Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22120 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nerale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – D.V., imputato ex art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, propone ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, del 9 giugno 2010, che, nell’applicare nei suoi confronti la pena patteggiata dalle parti, ex art. 444 c.p.p., ha altresì disposto la confisca dell’autovettura alla cui guida si trovava al momento del controllo.

Deduce il ricorrente erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7 con riguardo alla disposta confisca dell’auto.

Richiamata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23428/10, che ha attribuito alla confisca del veicolo, nei casi indicati dal citato art. 186 C.d.S., la natura di sanzione penale accessoria, il ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., il giudice non avrebbe potuto disporre la confisca, avendo l’imputato patteggiato la pena che, applicata in misura non superiore a due anni, escludeva l’applicazione di pene accessorie, quale la confisca è stata considerata dalle SU con la sentenza sopra richiamata.

2 – Il ricorso è infondato.

In realtà, nei casi indicati dall’art. 186 C.d.S., la confisca dell’auto che non appartenga a persona diversa dall’imputato, è obbligatoriamente prevista, qualunque sia la natura giuridica che ad essa voglia attribuirsi e quale che sia il rito prescelto dall’imputato, e quindi anche nel caso di definizione del processo con il patteggiamento della pena.

Obbligatorietà che, con la richiamata sentenza, le SU di questa Corte, attribuendo alla confisca natura di sanzione penale accessoria, non hanno certo smentito, nè ne hanno delimitato il campo di applicazione, escludendola nei casi di patteggiamento.

Lo stesso art. 445, del resto, invocato dal ricorrente, espressamente esclude che il patteggiamento della pena possa impedire l’applicazione della confisca nei casi previsti dall’art. 240 c.p., specificamente richiamato dall’art. 186 C.d.S., per rimarcare l’obbligatorietà, senza esclusioni di sorta, della confisca.

La questione, peraltro, è stata di recente risolta dal legislatore che, con la L. n. 120 del 2010, ha riqualificato come amministrativa la natura della confisca.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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