Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 01-06-2011, n. 22118

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Pe.Co. e P.F. propongono ricorso avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice d’appello, del 1 marzo 2010, che ha confermato la sentenza del giudice di pace della stessa città, del 10 aprile 2009, che li ha ritenuti colpevoli del delitto di lesioni personali colpose in pregiudizio di C.N. e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia, nonchè al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile costituita, alla quale ha assegnato una provvisionale di Euro 2.000,00.

Secondo l’accusa, condivisa dai giudici del merito, i due imputati, amministratori dello "Shooting Sport Club Diana s.r.l.", presso il quale insisteva una piscina con moto ondoso programmato, per negligenza, imprudenza ed imperizia, hanno causato lesioni personali alla C., avendo attivato, o fatto attivare, il moto ondoso della piscina senza darne preventiva comunicazione ai bagnanti; la C., sorpresa dall’improvviso movimento dell’acqua, aveva battuto la testa contro il bordo della piscina, in marmo e privo di protezioni idonee ad evitare conseguenze ai bagnanti in caso di urto.

Avverso tale sentenza propongono, dunque, ricorso i due imputati, che deducono:

1) P.F.:

a) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere il tribunale omesso di sanzionare la decisione del giudice di pace di escludere prove in precedenza ammesse ed assunte; mancanza di motivazione sul punto; b) Violazione degli artt. 40 e 42 c.p., art. 27 Cost., in punto di affermazione della responsabilità, ribadita solo perchè l’imputato era, all’epoca dei fatti, amministratore della società, unitamente al fratello Co.;

2) Pe.Co.: a) Violazione dell’art. 468 c.p.p., in relazione all’esclusione, da parte del giudice di pace, della lista testi tempestivamente depositata ed inizialmente ammessa; sul punto, il tribunale avrebbe motivato in maniera incoerente, confondendo il tema della tempestività del deposito della lista, oggetto del motivo d’appello, con quello della rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice; b) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in relazione alla quale i giudici del merito non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’addetto alla piscina, Ca.

P., il quale aveva sostenuto che, prima di avviare il moto ondoso, erano stati tempestivamente avvertiti i bagnanti e che tutte le cautele del caso erano state attuate; secondo il ricorrente, la C. si era provocata le lesioni perchè aveva avuto un malore.

2 – Ambedue i ricorsi sono infondati.

1) P.F.. a) Inammissibile, per genericità, è il primo dei motivi proposti.

Deduce, invero, il ricorrente l’abnormità di un provvedimento adottato dal giudice di pace, con il quale sarebbero state escluse prove precedentemente assunte e già acquisite, senza tuttavia indicare: le ragioni della ritenuta abnormità, i contenuti del provvedimento ritenuto abnorme, il tipo di prove assunte e poi escluse, il rilievo delle stesse ai fini della decisione. Genericità che si presenta ancor più rilevante, ove si consideri che, in linea di principio, nessuna abnormità può rinvenirsi nella decisione del giudice di revocare un’ordinanza ammissiva di prove.

2) Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente segnala di essere da anni estraneo alla gestione della società e della piscina, affidata al fratello Co..

Giustamente, invero, i giudici del merito hanno ritenuto l’imputato responsabile dell’incidente occorso alla C., posto che la sua posizione di amministratore della società, unitamente al fratello Co., gli imponeva di adottare tutte le misure e precauzioni necessarie per prevenire incidenti del genere di quello occorso alla C.. Precauzioni del tutto assenti, benchè necessarie, specie allorchè l’attività ricreativa veniva svolta in piscina con il moto ondoso, cioè con modalità certamente più a rischio, che esigevano maggiore attenzione e la predisposizione di servizi di vigilanza e protezione degli utenti, tra cui nella sentenza impugnata sono stati ricordati, non solo il tempestivo avviso ai bagnanti, ma anche l’apposizione di barriere di respingimento e di assorbimento degli urti contro i bordi della piscina, certamente prevedibili, specie in presenza del moto ondoso.

2) Pe.Co.. a) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, a prescindere dai tempi di presentazione della lista testi da parte dell’imputato e dal silenzio dallo stesso tenuto all’udienza del 26 novembre 2007, allorchè, secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado – presente inizialmente un difensore di ufficio, poi sostituito dal difensore di fiducia, successivamente intervenuto -, nulla è stato eccepito circa la decisione di escludere la lista testi dell’imputato per il ritardo nel deposito della stessa, deve rilevarsi che tale decisione non ha avuto alcun concreto rilievo.

In realtà, dei due testi indicati nella lista non ammessa ( Ca.Pa. e T.T.), il primo risulta in realtà regolarmente esaminato, mentre il mancato esame della seconda non ha avuto alcuna incidenza ai fini della decisione, poichè le circostanze sulle quali la teste avrebbe dovuto essere esaminata, specificate nel ricorso, attengono solo ad uno dei profili di colpa individuati a carico dell’imputato, cioè al mancato avviso dell’avvio del moto ondoso ed al malore che avrebbe accusato la C., non anche agli ulteriori profili, rappresentati dalla mancata adozione di tutte le misure e precauzioni necessarie per prevenire incidenti del genere di quello oggetto del processo. Ci si riferisce, in particolare, ai servizi di vigilanza e protezione degli utenti, come l’apposizione di barriere di respingimento e di assorbimento degli urti contro i bordi della piscina; argomenti che non risultano indicati nel capitolato testimoniale. b) Ugualmente infondato è il secondo dei motivi proposti, con il quale il ricorrente ritorna al tema degli avvertimenti rivolti ai bagnanti dell’avvio del moto ondoso, ma nulla rileva in ordine all’assenza di precauzioni specifiche, idonee ad evitare incidenti del tipo di quello occorso alla C., come l’apposizione delle richiamate barriere, sulle quali opportunamente il giudice del merito ha insistito con osservazioni ingiustamente tacciate dal ricorrente di astrattezza e nebulosità, laddove sembra evidente il ruolo decisamente positivo che avrebbero assunto tali protezioni che, se presenti, avrebbero evidentemente evitato il ruvido contatto della testa della parte offesa con il duro marmo che ricopriva il bordo della piscina.

In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali nonchè, in solido, alla rifusione, in favore della parte civile costituita, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione dalla parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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