T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 07-06-2011, n. 5043 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E impugnata la delibera di cui al verbale del Consiglio di Classe del 09.06.2010 relativo alla Classe V^ Sez. A dell’Istituto Superiore "Via Capo Sperone" indirizzo Costruzioni Aeronautiche – Progetto IBIS, con cui è stata disposta la non ammissione del ricorrente all’esame di maturità per anno scolastico 2009/2010.

I rilievi del ricorrente, contenuti in quattro motivi di gravame, sono diretti a denunciare:

a) la indesumibilità del giudizio pronunciato dal Consiglio di Classe da una sola prova scritta e da una sola prova orale occorrendone almeno tre comunque in numero congruo nonché il contrasto tra la valutazione del docente di Aerotecnica con quella del suo assistente dott. Cuccaro.

Analoghe contestazioni anche per la materia di Educazione Fisica avendo il Professore omesso per gran parte del secondo quadrimestre lo svolgimento di attività didattica, in quanto impiegato in un programma "velico";

b) il diverso comportamento del Consiglio di Classe che a fronte di situazioni simili ha assunto determinazioni diverse non ammettendo il ricorrente ma ammettendo altri alunni (Martino e Majei) nonostante non avessero conseguito la sufficienza nella disciplina Aerotecnica e Tecnologica ovvero Aerotecnica, Economia e Educazione Fisica; nonché la omessa informazione del ricorrente e dei suoi genitori sull’andamento scolastico e sulla previsione di possibile non ammissione agli esami;

c) contrasto della relazione del Consiglio di Classe del 10.05.2010 in cui non vi è cenno a carenze di entità tale da ipotizzare la non ammissione agli esami di alcuni alunni (tranne che nella relazione del Professore di Economia) con il giudizio proposto in sede di scrutinio, nonché mutamento a distanza di soli 29 giorni di apprezzamenti da parte del Consiglio di Classe da "soddisfacente" a "mancata ammissione agli esami" del ricorrente e di altri due alunni;

d) mancata predisposizione per il ricorrente, né frequentazione dello stesso di corso di recupero in Aerotecnica nonostante che in una Relazione del docente di tale materie si facesse cenno a corsi di recupero per gli alunni che mostravano particolari difficoltà nella comprensione della materia.

Tanto in violazione della Circolare ministeriale del 02.02.2009 e della O.M. 92/2007 e con riferimento oltre che alla materia Aerotecnica, anche a "Economia" e "Educazione Fisica".

Con decreto Presidenziale n. 2695/2010 è stata, in ragione della estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la decisione collegiale sulla domanda cautelare, disposta la ammissione con riserva del ricorrente all’esame di maturità.

In sede Collegiale, alla Camera di Consiglio del 5/7/2010 la stessa ammissione con riserva agli esami di maturità è stata confermata sino all’espletamento di tutte le prove di esame in considerazione della imminente conclusione nei giorni immediatamente successivi.

In vista della udienza stabilita per la trattazione nel merito del ricorso, la odierna, è stato depositato in giudizio dalla Avvocatura Generale dello Stato, già costituitasi per la Amministrazione scolastica, copie dei "Risultati delle prove scritte", dei "colloqui di esame" nonché di quello conclusivo degli esami di Stato sostenuti dal ricorrente, tutti sottoscritti dal Presidente della Commissione e attestati nella loro conformità all’originale dal Dirigente Scolastico dell’Istituto.

E’ contenuta anche la rilevazione della Commissione, sulla base del curriculum degli studi, del credito scolastico, dei risultati delle prove e di ogni altro elemento a sua disposizione, che il candidato ha riportato un punteggio di 60/100 relativo alle prove scritte, al colloquio ed al credito del terzo e del quarto anno.

Poiché con tale votazione di 60/100 l’esame di Stato è stato superato dal ricorrente ritiene il Collegio, in conformità con pronunciamenti già espressi in fattispecie analoghe alla presente, verificata in virtù dell’avvenuto superamento dell’esame di Stato, una situazione di sopravvenuta carenza di interresse del ricorrente a proseguire nella sua istanza giudiziale.

Stante gli effetti ormai irreversibili dell’esito positivo degli esami sostenuti e superati dal ricorrente, ammesso agli stessi in forza di provvedimenti giudiziali emessi in sede cautelare, e la constatazione che con il superamento di tutte le prove di esame lo studente ha dimostrato la sua capacità ed idoneità ad affrontare lo stesso esame cui non era stato ammesso, deve ritenersi assorbito e superato lo stesso giudizio del Consiglio di Classe, negativo per la ammissione del candidato agli esami di Stato.

Va pertanto dichiarata la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del proponente.

Quanto alle spese le stesse vanno poste a carico della amministrazione resistente nella misura nel dispositivo indicata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore del ricorrente, nella complessiva misura di Euro. 1.000 (mille) comprensive degli onorari di difesa più IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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