Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20266 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di L’Aquila, rigettando il gravame, ha confermato la sentenza che aveva condannato Poste Italiane S.p.A. a pagare a F.N. le retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo collocamento a riposo sino al sessantacinquesimo anno di età, comprendendo in esse anche le competenze accessorie ossia il premio di produttività. La Corte di merito ha messo in rilievo che non era contestato che durante il periodo di servizio il F. avesse percepito tale premio ed ha ritenuto che non fosse rilevante il mancato raggiungimento degli obiettivi, ricollegandosi l’assenza del lavoratore dal servizio all’illegittima condotta dal datore. La Corte ha inoltre osservato che il premio non era collegato ad una specifica posizione organizzativa od a specifiche prestazioni sicchè non aveva rilievo la mancata indicazione da parte del lavoratore della qualifica rivestita e dell’ufficio di appartenenza.

Poste italiane S.p.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per un motivo. L’intimato resiste con controricorso.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., in riferimento all’art. 67 del contratto collettivo di lavoro del 26 novembre 1994, nonchè con motivazione viziata, ritenuto che il premio di produttività costituisca elemento strutturale della retribuzione continuativamente erogata e percepita dal lavoratore prima del recesso della società.

Il ricorso è ammissibile perchè il quesito, ancorchè molto sintetico, consente di comprendere la questione di diritto sottoposto alla Corte e di darvi quindi risposta.

Il ricorso è tuttavia infondato.

Questa Corte decidendo una questione analoga ha fissato il principio di diritto secondo cui in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell’ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo modellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese (Cass. 3787/2009).

La Corte di merito ha accertato che l’emolumento in questione aveva carattere continuativo e ed era stato percepito fino al momento del licenziamento mentre non era legato ad alcuna particolare posizione organizzativa nè a specifiche prestazioni da parte del lavoratore.

Ciò rende irrilevante, come esattamente affermato dalla sentenza impugnata che, in quanto assente, il lavoratore non abbia potuto realizzare gli obiettivi ai quali il premio era collegato, essendo l’assenza riconducibile ad una unilaterale ed illegittima determinazione del datore di lavoro, produttiva, fra l’altro, del danno collegato alla mancata realizzazione degli obiettivi, che deve pertanto essere anch’esso risarcito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 40,00, oltre ad Euro 2.500,00 per onorari nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *