T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 1400 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 25 settembre 2009 e depositato il successivo 22 ottobre 2009, le esponenti hanno impugnato la delibera in epigrafe specificata, chiedendone l’annullamento per plurimi vizi di legittimità.

Si è costituito con controricorso il Comune di Trezzo sull’Adda.

In data 26 maggio 2010 la difesa ricorrente ha depositato agli atti di causa copia della deliberazione C.C. n. 63 del 12 ottobre 2009 di annullamento in autotutela della precedente deliberazione n. 46 del 28 maggio 2009.

Con dichiarazione depositata in data 01.07.2010, il patrocinio resistente, dando atto del su citato annullamento in autotutela, ha chiesto la declaratoria di c.m.c. o di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Con analoga dichiarazione, depositata in data 08.07.2010, anche la difesa ricorrente ha richiesto la declaratoria di c.m.c., con condanna della resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

Come chiaramente emerge dagli atti di causa, successivamente alla notifica dell’odierno ricorso il provvedimento impugnato è stato ritirato dalla pubblica amministrazione.

In tali evenienze, ai sensi dell’art. 34, u.co., del c.p.a., deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, stante l’adozione da parte della p.a. di provvedimenti integralmente satisfattivi della pretesa fatta valere in giudizio.

In particolare, la declaratoria consegue al ritiro in autotutela dell’atto impugnato (annullamento o riforma) che, in aderenza alle istanze del ricorrente, realizza in via amministrativa l’interesse che questi voleva ottenere in sede giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 31 dicembre 2009 n. 9292).

Residua la domanda risarcitoria che, proposta in modo generico nell’epigrafe del ricorso introduttivo, non è stata riportata nelle conclusioni del medesimo e neppure in seguito specificata dalla parte. Per essa, pertanto, il Collegio non può esimersi da una pronuncia di inammissibilità, per la irrimediabile genericità della domanda.

Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il Collegio così statuisce sul ricorso in epigrafe specificato:

– dà atto della cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di annullamento, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia;

– dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, sia pure parziale, il Collegio ritiene giusto porre le spese di lite nella misura del 50% a carico della resistente amministrazione comunale, liquidandole come da dispositivo. Spese compensate per la restante parte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento e la inammissibilità della domanda risarcitoria.

Pone le spese di lite per il 50% a carico della resistente amministrazione comunale e a favore delle ricorrenti, liquidandole in complessivi euro 2.000,00. Compensa le spese per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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