Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 03-06-2011, n. 22266 Circostanze speciali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ARZIALE Lucio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza 7.4.10 della Corte di appello di Roma che ha confermato quella, in data 24.10.05, del Tribunale di Cassino – sezione distaccata di Sora con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa per il reato di furto aggravato di autovettura.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2, che contraddittoriamente era stata ritenuta dai giudici di appello pur avendo gli stessi riconosciuto che la vettura era stata rubata utilizzando le chiavi.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non avere la Corte di merito ritenuto di dover accedere alla richiesta di considerare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche, con motivazione apodittica limitata ad un giudizio di congruità oggettiva della pena inflitta dal primo giudice.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, correttamente l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2 è stata ritenuta dai giudici territoriali, dal momento che la vettura Renault Tingo è stata sottratta, come ammesso dallo stesso imputato, facendo uso di chiavi false, con l’utilizzo quindi di un mezzo fraudolento idoneo a violare le difese apprestate dal soggetto passivo a custodia del proprio bene.

In ordine poi al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello ha evidenziato anzitutto l’insussistenza di specifici motivi al riguardo addotti dalla difesa, per legittimamente ritenere poi del tutto congruo il giudizio di equivalenza operato dal primo giudice delle concesse attenuanti generiche in ragione della ritenuta recidiva reiterata specifica che non giustifica alcuna ulteriore riduzione della pena, senza che peraltro neanche in questa sede il ricorrente abbia indicato elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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