Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-10-2011, n. 20262 Assicurazioni sociali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata, rigettando l’appello dell’INPS, ha riconosciuto ad C. A. titolare di pensione di reversibilità a carico dell’INPS e dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, l’indennità integrativa speciale anche sulla pensione erogatale dall’INPS. Per quanto ancora rileva la Corte d’Appello ha affermato che il diniego di corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione INPS non trova fondamento nella L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, che vieta il cumulo di tale indennità nel caso di titolarità di più pensioni a carico dell’a.g.o. o di gestioni sostitutive o integrative di questa, e non è estensibile al caso di titolare di pensione INPS e di pensione a carico dello Stato, nè vi sono divieti generali di cumulo applicabili a qualsiasi genere di pensione. Secondo la Corte di merito non può nemmeno essere invocato il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma 2 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) perchè questa disposizione impone di negare l’indennità integrativa speciale sulla pensione statale nel caso di più pensioni a carico dello Stato o di una pensione a carico dello Stato e di una pensione a carico di altra gestione previdenziale.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per due motivi, illustrati anche da memoria. L’intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, della L. 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 17 e 19 e del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, riconosciuto l’indennità integrativa speciale in un trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere in violazione e con errata applicazione della L. 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 17 e 19 e della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, considerato non applicabile la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 2, che nel caso di percezione contestuale di una pensione a carico dell’a.g.o. e di altra pensione a carico di una gestione sostitutiva, integrativa, esonerativa o esclusiva prevede soltanto l’erogazione della indennità integrativa speciale a carico di una di tali gestioni e la sospensione della corresponsione delle quote aggiuntive o di altro trattamento analogo a carico dell’a.g.o..

Il primo motivo è fondato.

La parte intimata è titolare di una pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e percepisce una retribuzione a carico dello Stato, sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale.

Tale indennità non è prevista per il trattamento pensionistico a carico del Fondo anzidetto, spettando a norma della L. n. 160 del 1975, art. 10, la perequazione automatica conseguente al variare dell’indice del costo vita.

Quindi la Corte d’Appello ha errato nel riconoscere sulla pensione un trattamento non spettante.

In ogni caso, sviluppando ulteriormente il principio fissato dalla sentenza n. 25616/2008 delle Sezioni Unite di questa Corte deve escludersi la possibilità per il titolare di un trattamento pensionistico a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di una retribuzione a carico dello Stato di godere anche sul trattamento pensionistico di incrementi collegati al costo della vita, poichè la funzione di tali incrementi è stata già assolta attraverso la corresponsione dell’indennità integrativa sulla retribuzione.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso mentre resta assorbito il secondo. La sentenza va cassata e non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa nel merito con rigetto della domanda. La natura della questione rende opportuna la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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