T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1418

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stata rinnegata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nell’unico motivo di ricorso faceva presente di aver presentato una nuova offerta di lavoro nel momento in cui gli era stato notificato il preavviso di rigetto su cui non era stata effettuata alcuna istruttoria e che era stata ritenuta ostativa una condanna risalente al 2004 per la quale era stata presentata istanza di estinzione del reato ex art. 167 c.p.

Il Questore di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza assunta alla camera di consiglio del 8.2.2011 veniva richiesto un approfondimento istruttorio sulla nuova istanza di lavoro presentata dal ricorrente.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve essere accolto in parte il motivo di ricorso laddove contesta l’ostatività della condanna subita dal ricorrente nel 2004 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; infatti la pena fu applicata ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale della stessa.

Essendo la condanna passata in giudicato in data 21.10.2004, al momento della decisione sull’istanza di permesso, il reato doveva ritenersi estinto sia ex art. 445 c.p.p. che ex art. 167 c.p. e come tale non poteva avere efficacia ostativa alla concessione del permesso.

Ma il diniego è altresì motivato sulla base della mancanza di redditi sufficienti per garantire il mantenimento in Italia e sotto questo profilo la motivazione deve essere confermata poiché, alla luce dell’accertamento istruttorio esperito, è emerso che il ricorrente ha lavorato presso il nuovo datore di lavoro per sole otto settimane e successivamente non risulta aver conseguito ulteriore reddito.

Poiché è sufficiente la validità di una delle ragioni poste a fondamento del diniego per giustificare la legittimità di un provvedimento, il ricorso deve essere respinto.

Per la stessa ragione, però, appare equo procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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