T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1416

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stato revocato il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso veniva, però, notificato alla Questura di Milano anziché all’avvocatura dello Stato che la rappresenta in giudizio ope legis. Ai sensi dell’art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, terzo comma, L 3 aprile 1979 n. 103, tutti i ricorsi proposti nei confronti delle amministrazioni statali devono essere notificati alle stesse presso l’ufficio dell’Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio a mente del terzo comma dell’art. 11 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Cons.Stato, sez VI, 10 settembre 2007 n. 4747).

Nel caso specifico l’amministrazione dello Stato intimata non si è costituita in giudizio, per cui non può operare l’ipotesi di sanatoria della nullità della notifica del ricorso per raggiungimento dello scopo, introdotta ad opera della Corte Costituzionale con la sentenza n. 97 del 26 giugno 1967.

Neppure può trovare applicazione la regola introdotta dal Codice del processo amministrativo all’art. 44, quarto comma, che condiziona la possibilità per il giudice di disporre il rinnovo della notifica alla circostanza che l’esito negativo della stessa dipenda "da causa non imputabile al notificante", presupposto, quest’ultimo, che certamente non si verifica nel caso in esame nel quale l’errore in cui è incorso il ricorrente è dipeso da ignorantia legis.

In conclusione la nullità, non sanabile, della notifica del ricorso introduttivo determina l’inammissibilità dello stesso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione statale intimata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in difetto di costituzione dell’altra parte.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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