T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1415

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui le era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato poiché l’indicato datore di lavoro era ricompreso tra i soggetti giuridici utilizzati per favorire la permanenza illegale di cittadini extracomunitari nel nostro territorio e perché la stessa ricorrente era stata denunciata per aver utilizzato documentazione fittizia.

Il primo dei tre motivi di ricorso ritiene che la circostanza che la ricorrente sia stata denunciata per utilizzazione di documentazione che avrebbe attestato un lavoro fittizio non può essere presa in considerazione fino a quando non si giungerà ad una sentenza definitiva. La ricorrente ha effettivamente lavorato per la cooperativa e quando si è resa conto che non venivano versati i contributi a provveduto a cambiare lavoro circostanza che non è stata tenuta presente dalla Questura.

Il secondo motivo segnala come il provvedimento sia stato assunto in violazione dell’art. 18 T.U. Imm. poiché la ricorrente potrebbe fornire indicazioni utili circa l’indagine nella quale essa stessa è indagata per cui necessitava acquisire il parere del Procuratore della Repubblica circa la sua eventuale necessità di trattenimento in Italia per ragioni di giustizia penale.

Il terzo motivo afferma che, avendo la ricorrente maturato il periodo di permanenza per essere dichiarata soggiornante di lungo periodo, può essere espulsa solo se la sua permanenza costituisca pericolo per l’ordine pubblico.

Il Ministero dell’Interno si costituiva i giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La circostanza di aver presentato documentazione relativa ad un datore di lavoro che risulta indagato per reati concernenti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in mancanza della prova della collusione della lavoratrice, non costituisce elemento sufficiente per ritenere che la ricorrente non abbia lavorato. Spesso accade che i lavoratori extracomunitari lavorino in nero per soggetti che vogliono sfuggire ad ogni controllo e venga loro consegnata documentazione appartenente a soggetti che non sono gli effettivi datori di lavoro per presentarla ai fini della regolarizzazione della loro posizione nel nostro paese.

Dal momento che la ricorrente ha dimostrato di aver sottoscritto successivamente un regolare contratto di soggiorno, la sua posizione deve essere rivalutata ai sensi dell’art. 5,comma 5, D.lgs. 286\98 per verificare la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro e di conseguenza il provvedimento deve essere annullato con assorbimento degli altri motivi di ricorso.

Stante la particolarità della situazione di fatto appare opportuno compensare le spese ad eccezione del rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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