Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 51/2009

composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE REL.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

sul ricorso n° 3119/1992 proposto da:

GARRAPA LUIGI, rappresentato e difeso dall’ avvocato Giovanni Pellegrino unitamente e disgiuntamente all’avv. Federico Massa , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Lecce alla via Augusto Imperatore, 16;

contro

COMUNE DI MELPIGNANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Garibaldi,43 ;

per l’annullamento

-del diniego di concessione edilizia sulla istanza del 7.2.1992 , esternato con nota sindacale 8.6.1992 n.1242;

-di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale, in particolare, ove occorra, del parere della C.E.C. espresso in data 26.5.1992;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melpignano ;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

Designato quale relatore alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 il referendario Carlo Dibello ed uditi altresì l’Avv. Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell’Avv. Giovanni Pellegrino, e l’Avv. Alberto Durante, in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di concessione edilizia assunto dal sindaco del Comune di Melpignano in relazione ad una istanza presentata dall’interessato in data 7 febbraio 1992.

Il Comune di Melpignano , nel costituirsi in giudizio, ha proposto controricorso con il quale ha insistito per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

Alla camera di consilgio del 18.11.1992, il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente.

In vista della discussione del merito della presente controversia, la difesa dello stesso ricorrente ha prodotto una attestazione con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha espresso l’avviso di ritenere pienamente legittima e valida la concessione edilizia n. 5 del 1993 , rilasciata dal Sindaco del Comune di Melpignano nonostante il parere contrario della CEC.

Si deve perciò ritenere che detta concessione , in uno alla attestazione sopra citata costituiscano atti aventi carattere pienamente satisfattivo per il ricorrente perché soddisfano il suo interesse sostanziale a conseguire il provvedimento ampliativo .

Va, pertanto dato atto della cessazione della materia del contendere , ai sensi dell’art 23, comma 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul. ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2007

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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