Cass. pen., sez. II 21-10-2008 (02-10-2008), n. 39369 Difensore – Impedimento legittimo – Richiesta rinvio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
B.S. " C.", in qualità di parte civile, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 9 ottobre 2007 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rovigo con la quale è stato dichiarato di n.d.p. nei confronti di P. E. in ordine ai reati di cui agli artt. 56 e 629 c.p. e artt. 56 e 610 c.p. perchè il fatto non sussiste.
A sostegno dell’impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare dell’art. 420 ter c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p.. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e); violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 102 c.p.p..
Inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 179 e 102 c.p.p..
La ricorrente lamenta la mancata concessione del rinvio dell’udienza del 9 ottobre 2007 in presenza di un documentato legittimo impedimento del difensore.
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e b); mancanza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 c.p..
La ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuto il GUP con riferimento alla insussistenza del tentativo di estorsione in base agli elementi processuali oggetto di valutazione;
3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) e b); mancanza e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 56 e 610 c.p..
La ricorrente censura le conclusioni cui è pervenuto il GUP con riferimento alla insussistenza del tentativo di violenza privata in base agli elementi processuali oggetto di valutazione.
Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più avanti chiariti.
Preliminarmente devono essere dichiarate infondate tutte le censure relative alla mancata concessione dell’udienza di rinvio richiesta dal difensore della parte civile. L’art. 420 ter c.p.p. prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell’udienza esclusivamente per l’ipotesi in cui la fattispecie riguardi il difensore dell’imputato. La precisa lettera della legge non consente alcuna interpretazione estensiva, essendo diversa la posizione di chi ha scelto di far valere i suoi diritti all’interno del processo penale, rispetto a che è direttamente coinvolto nel procedimento in qualità di imputato. La diversità di disciplina non è irragionevole in considerazione dei plurimi strumenti presenti nell’ordinamento per chi chiede la tutela dei propri interessi civili in una valutazione comparativa con l’interesse alla speditezza processuale e in considerazione della disciplina prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 127 c.p.p..
Sono infondati anche i motivi indicati sub 3) della premessa.
Correttamente il GUP ha escluso che l’espressione minacciosa di prendere la vittima "a calci nel sedere" nel caso non fosse uscita dal negozio non integri un male che possa seriamente compromettere l’autodeterminazione della parte offesa. La valutazione del giudice appare storicamente condivisibile in considerazione della condizione di tempo, di luogo e della qualità delle persone in cui è stata pronunciata. La valutazione dell’offensività intrinseca della medesima non può essere estrapolata dallo specifico contesto e correttamente è stata ricondotta piuttosto nella sfera soggettiva dell’indagata, come espressione colorita di un disappunto interno in ordine alla presenza della cliente nel negozio e al rapporto interpersonale che si era instaurato, priva dunque, in questo caso, di una seria capacità di coercizione della sfera di autodeterminazione della B.S. " C.".
Sono invece fondate le censure relative ai motivi raggruppati sub 1).
La prospettazione da parte del GUP dell’inidoneità della condotta della P. a concretizzare il reato contestato al capo a) (tentata estorsione) è meramente assertiva e non appare coerente con un corretto governo delle norme sostanziale in materia di tentativo e di reato di estorsione. L’astratta gravità della fattispecie criminosa non può fare velo sulla valutazione di un comportamento seppur originato da una situazione che ben poteva essere risolta con il ricorso al buon senso. L’esame di fatti, come emerge dagli atti, evidenzia che la P. avrebbe acconsentito al rilascio dello scontrino fiscale solo a seguito del versamento di una somma superiore del 30% rispetto al prezzo pattuito. Questa circostanza costituisce sicuramente un ingiusto profitto preteso dalla P. attraverso un mezzo di pressione arbitrario sulla capacità di autodeterminazione della ricorrente; al mancato esborso aggiuntivo veniva legata infatti la mancata consegna dell’abito da sposa, a due giorni dal matrimonio; lo stesso esborso aggiuntivo rappresentava poi una somma ulteriore rispetto a quella pattuita, come risulta dagli atti di causa, che non trovava alcuna giustificazione se non in quella di un ristoro anticipato sugli oneri tributar futuri rispetto alla richiesta di documentazione della regolarità fiscale delle operazioni commerciali compiute. Gli elementi che concretizzano la minaccia nel reato di tentata estorsione devono generare in chi la subisce un timore consistente nella paventata previsione di più gravi pregiudizi, e in tema di tentativo va considerata la potenzialità della minaccia stessa ad incutere paura indipendentemente dal fatto che la vittima ne risulti effettivamente intimidita (v. Cass, 11 febbraio 2002, Zaccuri; Cass., 27 giugno 2002, Sassolino). L’idoneità della minaccia trova riscontro indiretto dalla circostanza che solo l’intervento della forza pubblica, chiamata dalla ricorrente, ha consentito alla stessa di venire in possesso del vestito da sposa alle condizioni stabilite.
La sentenza sul punto deve essere dunque annullata e gli atti rinviati al Tribunale di Rovigo per un nuovo esame secondo il principio di diritto sopraenunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rovigo. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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