T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1414

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo motivato sulla base di una accertata assenza dal territorio nazionale per oltre un anno senza soluzione di continuità.

Il ricorrente asseriva di essersi allontanato in più occasioni nel periodo riportato nel provvedimento impugnato ma di essere sempre rientrato in Italia tanto è vero che nel periodo di supposta assenza dall’Italia egli risultava ricoverato presso il Policlinico di Pavia; inoltre risultava il pagamento di contributi previdenziali in alcuni di periodi in cui si sarebbe dovuto trovare all’estero.

La spiegazione della circostanza andava trovata nell’abitudine della polizia di frontiera di non apporre sempre i visti sul passaporto, cosicché in più occasioni non era risultata l’entrata e l’uscita dal territorio nazionale.

Il primo dei due motivi di ricorso contesta l’eccesso di potere per difetto di istruttoria poiché ci si era basati solo sulle attestazioni presenti sul passaporto senza compiere ulteriori accertamenti per verificare l’effettiva assenza dal territorio dello Stato.

Il secondo motivo denuncia il mancato avviso dell’avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione prodotta risulta un ricovero presso l’ Ospedale di Pavia e il versamento di contributi per malattia tra il 1.7.2010 ed il 14.9.2010 ed inoltre dal certificato sui contributi previdenziali versati risultano contribuzioni ulteriori relative a periodi in cui secondo la motivazione del provvedimento impugnato si sarebbe dovuto trovare all’estero.

E’ evidente che vi è stato un difetto di istruttoria da parte della Questura che si è affidata solamente alle date risultanti dal passaporto quando è notorio che non sempre all’atto dell’uscita o dell’ingresso nel territorio nazionale vengono apposti i visti sul passaporto.

Il provvedimento deve essere pertanto annullato poiché l’amministrazione dovrà procedere ad una nuova verifica circa i periodi di assenza dal territorio nazionale per verificare se sia stato superato o meno il periodo ritenuto ostativo alla concessione di un ulteriore permesso.

Stante la particolarità della situazione di fatto appare opportuno compensare le spese ad eccezione del rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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