T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 1401

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso l’esponente ha chiesto l’accertamento in epigrafe meglio specificato, dichiarando che le tariffe applicabili per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, sarebbero quelle vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003 e non quelli in vigore al momento della conclusione del procedimento di sanatoria.

Si è costituito il Comune di Milano.

Con atto di rinuncia depositato in atti l’8.04.2011 i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite.

Considerato che, la difesa comunale ha aderito "anche in ordine alla compensazione delle spese" alla dichiarazione di rinuncia su citata, con attestazione apposta in calce al predetto atto di rinuncia;

Considerato, tuttavia, che l’istanza di rinuncia al ricorso non sottoscritta anche dalla parte, ovvero, sottoscritta esclusivamente dal difensore non munito di mandato speciale ad hoc, non può valere a detto fine (non sussistendo i formali requisiti tassativamente prescritti dall’art. 84 del cod. proc. amm.); e, ciò nondimeno, pur se presentata in modo irrituale, detta istanza deve essere interpretata come ammissione di una sopravvenuta carenza d" interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. in tal senso, fra le altre, Consiglio Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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