Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 03-06-2011, n. 22275

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.V.S., con riferimento al proc. pen. n. 227/07 r.g.n.r., pendente dinanzi al Giudice di pace di Tolmezzo per il reato di cui all’art. 595 c.p., e art. 61 c.p., n. 9, ha proposto richiesta di rimessione evidenziando, in relazione alla posizione come p.o. dal reato rivestita dall’ex Comandante di reparto della Casa circondariale di (OMISSIS), G.F.P., già superiore dell’imputato, come il predetto fosse attualmente distaccato in qualità di addetto alla segreteria della Procura della Repubblica di Tolmezzo nella persona del sostituto procuratore d.ssa P.L., il p.m. cioè titolare dell’indagine relativa al procedimento in questione.

Pertanto – sostiene il richiedente – sussisteva il legittimo sospetto che detta grave situazione potesse turbare la celebrazione del processo ed impedire il suo svolgimento in un clima ed in un ambiente sereni, sussistendo peraltro anche le condizioni stabilite dall’art. 11 c.p.p. in relazione ai procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di persona offesa dal reato, essendo in dubbio l’equiparazione della figura e del ruolo di collaboratore e/o aiutante del p.m. a quella del magistrato vero e proprio.

Osserva la Corte che la richiesta non è fondata.

L’istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall’altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (v. Sez.un., 28 gennaio 2003, n. 13687).

Nella specie, invece, l’imputato altro non ha rappresentato se non le proprie perplessità, per il sereno svolgimento del processo, derivanti dal rivestire la p.o. la qualifica di collaboratore di segreteria del p.m. titolare dell’indagine relativa al procedimento che lo vedeva imputato, senza considerare però che persona diversa dalla d.ssa P. è il p.m. dell’udienza in cui la richiesta di rimessione è stata avanzata (dr. C.E.) e che nessun elemento concreto è configurabile, nè è stato addotto, per potersi ritenere turbato lo svolgimento del processo a carico del L. ovvero condizionato nel suo esito, dovendosi da ultimo ritenere del tutto inconferente il richiamo all’art. 11 c.p.p., il cui ambito di applicazione riguarda i procedimenti concernenti i magistrati e la cui operatività è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (v. Cass., sez. 6, 9 maggio 2005, n. 40984; Sez. 6, 22 aprile 2008, n. 35218). Al rigetto della richiesta segue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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