T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno motivato sulla base dell’inesistenza del rapporto di lavoro con la società indicata nell’istanza.

Il ricorso è articolato su due motivi.

Il primo denuncia la violazione degli artt. 4,comma 3, e 5,comma 5, T.U. Imm. in quanto, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, il ricorrente aveva dato prova di aver conseguito in passato redditi presso la s.r.l. M. non avendo rilievo il fatto che non erano stati versati i contributi previdenziali poiché ciò andava imputato al datore di lavoro che peraltro aveva concordato con l’INPS un piano di rientro.

Inoltre il Questore non aveva tenuto conto del fatto che, esauritosi il rapporto con la s.r.l. M., il ricorrente era stato assunto dalla s.r.l. I. e che in virtù del DURC allegato risultava anche la regolarità del versamento dei contributi previdenziali.

Ciò era in contrasto con il disposto dell’art. 5,comma 5, T.U. Imm. in quanto non si era tenuto conto dei fatti sopravvenuti in base ai quali l’istante aveva dimostrato di possedere i requisiti di reddito per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per carenza di istruttoria ed ingiustizia grave e manifesta in quanto il coinvolgimento del primo datore di lavoro in reati relativi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non è stato dimostrato da alcuna sentenza di condanna.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 23.9.2008 veniva accolta l’istanza di sospensiva per consentire all’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce del nuovo rapporto di lavoro documentato dal ricorrente.

All’udienza del 19.10.2010 veniva emanata un’ordinanza istruttoria per verificare l’esistenza del rapporto di lavoro all’epoca in essere da parte del ricorrente.

Il ricorso non merita accoglimento.

Gli accertamenti svolti nei confronti della s.r.l. I. hanno permesso di appurare che si tratta di società costituita dallo stesso amministratore della M. s.r.l. e che è stato rinviato a giudizio in data 24.11.2010 per il reato di bancarotta fraudolenta.

In realtà si trattava di società che non svolgevano nessuna attività ma che fornivano a cittadini extracomunitari documentazione utile per ottenere il permesso di soggiorno.

In ogni caso si tratta di società non più operante dal 20.9.2008 e il ricorrente non ha presentato nuova documentazione che attesti l’esistenza di un valido rapporto di lavoro.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Stante la particolarità della vicenda e l’esistenza di un provvedimento cautelare favorevole appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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