Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-04-2011) 03-06-2011, n. 22265

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre avverso la sentenza 13.1.10 del Tribunale di Termini Imerese – sezione distaccata di Cefalù che ha confermato quella, in data 20.6.08, del Giudice di pace di Cefalù con la quale è stato condannato alla pena di Euro 600,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Ca.Gi., per il reato di cui all’art. 582 c.p..

Con un unico motivo il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela.

Osserva la Corte che la p.o. Ca.Gi., in data 21.5.10, con dichiarazione resa dinanzi ai Carabinieri della Stazione di Finale di Pollina, ha rimesso la querela presentata il 9.8.05 nei confronti di C.A., remissione contestualmente accettata dall’imputato come da relativo separato verbale.

L’intervenuta remissione della querela comporta l’annullamento della sentenza impugnata per essere il reato ascritto al C. estinto a norma dell’art. 152 c.p..

Segue per legge la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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