T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1417 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ricorreva avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Faceva presente di essere venuta in Italia per lavorare e di aver convissuto per undici anni con un cittadino italiano deceduto nel 2007, ottenendo in quel periodo sempre il rinnovo del permesso di soggiorno.

Successivamente alla morte del convivente, aveva presentato la domanda di rinnovo del permesso il 6.8.2007, ma, non ricevendo risposta ed avendo trovato lavoro come badante di un’anziana signora, era stata presentata in suo favore una richiesta di regolarizzazione ex D.L. 78\2009.

Nelle more della valutazione dell’istanza di regolarizzazione era intervenuto il diniego impugnato con il presente ricorso, ma dopo la presentazione dell’impugnazione la ricorrente era stata convocata in Prefettura per la definizione della pratica di regolarizzazione.

Per verificare l’esito di tale convocazione fu disposto il rinvio della camera di consiglio del 29.3.2011.

Nell’odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente comunicava che si era conclusa favorevolmente la procedura di regolarizzazione e quindi era venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità del ricorso medesimo.

L’esito in rito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *