Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-06-2011, n. 22263 Falsità ideologica in atti pubblici commessa da privato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.V. con sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Casoria, in data 4-12-2007, confermata dalla Corte d’Appello di Napoli il 14-10-2010, era ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 483 c.p. per aver dichiarato falsamente, nell’istanza di contributo di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della L. n. 431 del 1998, art. 11 relativa al 2001, presentata il 21-7-2003, di aver conseguito un reddito inferiore a quello effettivo.

Avendo il prevenuto dichiarato un reddito pari a 0, mentre veniva accertato che nel 2001 aveva percepito circa sette milioni di lire, la corte territoriale escludeva la possibilità di un errore involontario, anche se nel modulo non era indicato il reddito oltre il quale non era possibile l’ammissione al beneficio, e riteneva irrilevante l’accertamento se il reddito effettivamente percepito fosse o meno ostativo a tale ammissione.

Propone ricorso l’imputato personalmente deducendo erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato.

Il ricorrente ribadisce la doglianza, già oggetto dei motivi di appello, relativa alla mancata prova della sussistenza dell’elemento psicologico, non risultando dal modulo della domanda, e dalle relative istruzioni, l’ammontare massimo di reddito cui l’ammissione al beneficio era subordinata, e si duole del mancato accertamento circa la sua possibilità di usufruirne anche con il reddito di fatto percepito, in caso di esito positivo del quale sarebbe a maggior ragione da escludere la ricorrenza del dolo.

In subordine chiede declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Motivi della decisione

Va premessa l’infondatezza della richiesta, avanzata in linea di subordine, di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto al relativo termine massimo, decorso il 21-1-2011, vanno aggiunti gli otto mesi e due giorni di sospensione della prescrizione,pari all’intero periodo compreso tra l’udienza del 27-6- 2006, alla quale il difensore aveva dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze, e quella di rinvio del 1-3- 2007 (ipotesi in cui non si applica il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al corso della prescrizione, che resta sospeso per tutto il periodo del differimento: Cass. 25714/2008).

E’ invece fondata, sia pure a fini diversi da quelli prospettati dal ricorrente, la censura relativa al mancato accertamento del limite di reddito cui all’epoca l’ammissione al contributo era subordinata.

Questa corte ha infatti già affermato che la condotta del privato che dichiari un reddito familiare inferiore a quello effettivamente percepito, commette il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – in esso restando assorbito il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, anche nell’ipotesi in cui il fatto integri violazione amministrativa -, con riferimento tanto al caso in cui il fine perseguito sia di beneficiare dell’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie (Cass. 41383/2008), quanto a quello in cui si tenda a conseguire la determinazione di un canone di locazione di immobili di proprietà di enti pubblici, meno elevato (Cass. n. 1483/2009).

L’esito dell’accertamento sollecitato dal ricorrente, è quindi idoneo ad influenzare la qualificazione giuridica del fatto poichè, se il contributo risultasse indebito per superamento del limite di reddito, il fatto andrebbe alternativamente sussulto nella figura criminosa speciale di cui all’art. 316 ter c.p., o nella violazione amministrativa prevista nel comma 2, detta norma.

Consegue pronuncia di annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *