T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1413

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sulla mancanza di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento in Italia.

Faceva presente a tal fine di essere stato impiegato come lavoratore subordinato fino al 2001 e successivamente di essere divenuto socio di una società che però aveva dovuto chiudere per la crisi.

Aveva poi ripreso a lavorare presso un negozio di alimentari proprio quando aveva presentato la domanda di rinnovo.

I motivi di ricorso sono due; il primo faceva presente che poteva essergli concesso un permesso in attesa di occupazione tenuto conto della crisi in cui si trovava la società da lui gestita.

Il secondo motivo denunciava l’intempestività del provvedimento che è stato emesso molto in ritardo rispetto ai tempi di conclusione del procedimento quando ormai aveva trovato un’occupazione lavorativa di cui non si è tenuto conto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Nel momento in cui l’amministrazione ha emesso il provvedimento era sopraggiunto un fatto nuovo quale la stipula del contratto di soggiorno con la Hamada s.a.s. da cui ricava un reddito sufficiente per garantire il suo mantenimento nel nostro paese.

La Questura di Milano avrebbe dovuto tener conto di questo fatto nuovo è verificare eventualmente l’effettività del rapporto di lavoro e non limitarsi a rigettare la richiesta sulla base di un insufficiente versamento di contributi previdenziali avvenuto negli anni precedenti.

Il provvedimento va di conseguenza annullato poiché la Questura torni a valutare la posizione del ricorrente tenendo conto dei dati emersi nel presente giudizio.

Le spese possono essere compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato dal momento che nel momento in cui era stato emesso l’avviso di rigetto l’attività lavorativa non risultava ancora reperita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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