T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1412 lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sulla mancanza di una valida situazione lavorativa che consentisse il suo mantenimento in Italia oltre che sull’esistenza di precedenti penali e di polizia.

Nell’unico motivo di ricorso il V. denuncia l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria.

La falsità della documentazione non è stata accertata con una sentenza di condanna e il ricorrente non è stato denunciato per il reato di cui all’art. 5,comma 8, D.lgs. 286\98 per aver presentato una documentazione ritenuta ideologicamente falsa.

La realtà è che il ricorrente è stato truffato dal datore di lavoro che gli ha rilasciato false attestazioni lavorative pur avendo egli in concreto lavorato alle sue dipendenze.

L’amministrazione avrebbe dovuto tener presente la nuova condizione del V. in quanto lo stesso risulta coniugato dal 23.1.2010 con una cittadina rumena residente in Italia.

Inoltre anche i precedenti penali risalgono a molti anni fa quando il ricorrente era minorenne e non possono essere posti a base di un giudizio di pericolosità sociale.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

Dagli accertamenti disposti è emerso che la ditta per la quale il ricorrente ha affermato di lavorare è inesistente all’indirizzo indicato e che i contributi previdenziali in passato versati si fermano al 2003.

Non avendo il V. documentato altre occupazioni rispetto a quella indicata prioritariamente ed aggiornata con il cambio di indirizzo non vi sono le condizioni per garantire il suo mantenimento in Italia.

La circostanza che attualmente sia coniugata con una cittadina rumena residente in Italia potrà essere valutato per verificare se sia possibile concedere al ricorrente un permesso per motivi di famiglia, ma non sembra poter legittimare un rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il ricorso va pertanto respinto con conferma del provvedimento impugnato.

Le spese possono essere compensate per ragioni di equità sostanziale.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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