DECRETO 22 maggio 2013, n. 84 Regolamento recante modalita’ di accesso attraverso concorso interno alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art 217

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e, in
particolare, l’articolo 21, disciplinante l’accesso al ruolo degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno dell’8 febbraio 2006,
recante «Individuazione dei titoli di studio per l’accesso al ruolo
degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
56 dell’8 marzo 2006;
Effettuata l’informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 20
dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 2831
P – del 10 maggio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento
del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l’accesso
alla qualifica di vice ispettore antincendio del ruolo degli
ispettori e dei sostituti direttori antincendio del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lett. b),
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il decreto, in conformita’ a quanto stabilito dal presente
regolamento, indica le modalita’ di svolgimento del concorso, i
requisiti di ammissione, il diario delle prove di esame, le modalita’
di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della
graduatoria nonche’ eventuali particolari modalita’ di presentazione
delle domande al concorso medesimo.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice
ispettore antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’
riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
espleta funzioni tecnico-operative, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 21, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
2. Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, non e’ ammesso a partecipare al concorso il
personale in possesso dei requisiti prescritti che, nell’ultimo
biennio, abbia riportato una sanzione disciplinare piu’ grave della
sanzione pecuniaria.

Art. 3

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un
colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle seguenti materie, a scelta
del candidato:
a) elementi di costruzioni e disegno tecnico;
b) elementi di elettrotecnica e disegno industriale;
c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
d) elementi di meccanica;
e) elementi di chimica.
3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi
alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) matematica e fisica;
b) chimica;
c) igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario;
e) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riguardo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
g) conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse.
6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi
alle suddette materie, sui quali verte il colloquio.
7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 4

Titoli di servizio

1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall’amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o alle 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino a punti 2,00;
b) anzianita’ di effettivo servizio, esclusa l’anzianita’
richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti
1,00 per ogni anno, fino a punti 6,00;
c) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre
amministrazioni: punti 1,00.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo’ essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e’ nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile nel rispetto dell’equilibrio di genere. Essa e’
presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ed e’ composta inoltre da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro.
La commissione esaminatrice e’ integrata da uno o piu’ esperti nelle
lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di
informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile.
3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu’ componenti e del segretario della commissione, i relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione
medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nella prova scritta e nel colloquio. L’amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell’ordine, in caso
di parita’ nella graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo 21,
comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della
qualifica, dell’anzianita’ di qualifica, dell’anzianita’ di servizio
e della maggiore eta’. Con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e’
approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati
vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi
compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto
decreto e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ sul sito internet
www.vigilfuoco.it.
2. I concorrenti dichiarati vincitori scelgono, secondo l’ordine
della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle indicate
dall’amministrazione. Hanno la precedenza i candidati che scelgono la
sede ove gia’ prestano servizio.

Art. 7

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2013

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013
registro n. 4, Interno foglio n. 287

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *