…fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a
Roma il 21 marzo 2002, e il relativo Protocollo di modifica, fatto a
Roma il 13 giugno 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione e al
relativo Protocollo di modifica di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della loro entrata in vigore, in conformita’ a quanto
disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa e dall’articolo
VII del Protocollo stesso.
2. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con il
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalita’
applicative delle disposizioni previste dall’articolo V del
Protocollo di modifica di cui all’articolo 1.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
valutato in euro 3.282.000 a decorrere dall’anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014
e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 19 luglio 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonino, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.