Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-10-2011, n. 20384 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso n. 6842/2009; e rigetto per il ricorso n. 7906/2008.
Svolgimento del processo

B.L. adiva il Tribunale del lavoro di Salerno chiedendo venisse dichiarata la illegittimità e/o la nullità del licenziamento in tronco intimatogli con lettera del 12-6-2000 dalla Cosm Fiduciaria s.r.l. con le conseguenze previste alla L. n. 300 del 1970, art. 18. A fondamento del licenziamento venivano richiamati da parte della datrice di lavoro tre addebiti di cui alle lettere del 18.5.2000, del 23.5.2000 e del 5.6.2000. La prima contestazione era per aver fatto il B., in un incontro con funzionari della M.D.O. di Milano, illazioni nei confronti del M. socio della Cosm Fiduciaria e dirigente del gruppo Caffè Motta, circa rapporti intimi con la S.G. consulente marketing e comunicazioni della Cosm srl; con la seconda lettera era stato contestato un ammanco di magazzino non segnalato e con la terza l’autorizzazione all’asportazione dal supermercato di merce senza il rilascio di scontrino fiscale.

Il Tribunale del lavoro di Salerno con sentenza del 13.12.2001 accoglieva la domanda del B. ed ordinava la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.

Proponeva appello la Cosm Fiduciaria e la Corte di appello di Salerno con sentenza dell’8.1.2003 rigettava il gravame.

Su ricorso della detta società la Corte di cassazione con sentenza n. 11782/2005 accoglieva i motivi di ricorso e cassava con rinvio la sentenza impugnata; la Corte di appello di Napoli con sentenza del 10.7.2007, in riforma della sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Salerno, rigettava la domanda del B..

La Corte territoriale rilevava che era stato accolto il primo motivo della Cosm per cui si doveva, in sede di rinvio, riesaminare i fatti nella loro globalità e valutare la loro idoneità soggettiva ed oggettiva ad incidere sul vincolo fiduciario tra le parti. Per la Corte territoriale le prove espletate dimostravano la veridicità del primo addebito ed il fatto che le illazioni contestate erano state ripetute più volte nel corso dell’incontro ed in presenza di persone diverse; le illazioni erano certamente in grado di ledere l’onorabilità del M. e della S. ma anche l’immagine della società dipinta come disponibile a dare incarichi non giustificati da ragioni strettamente di ordine professionale. Le illazioni erano a lungo circolate nell’ambiente lavorativo.

Circa il secondo addebito non solo lo stesso era stato accertato, ma comprendeva, come da contestazione, anche l’invito a due dipendenti a non rivelare i fatti nell’ambiente lavorativo con pressioni indebite nelle quali si ventilava un possibile licenziamento delle stesse.

Anche il terzo addebito era risultato provato e si riferiva a plurimi episodi. Si trattava nel complesso di episodi di violazione dei doveri di correttezza e buona fede e le giustificazioni addotte non erano in grado di fornire valide spiegazioni al comportamento del dipendente, tenuto conto anche del posto di responsabilità e di coordinamento occupato dallo stesso. Pertanto gli episodi erano da giudicarsi idonei ad incrinare il rapporto fiduciario tra le parti.

Ricorre il B. con due motivi di ricorso; resiste la società con controricorso.

Tale ricorso è stato riunito a quello avente il r.g. n. 6842/09 promosso sempre dal B. contro la Coms Fiduciaria s.r.l..

B.L. con ricorso del 25.10.2003, premesso che la Corte di appello di Salerno aveva con sentenza del 14.3.2003 confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 23.4.2002 di annullamento del licenziamento intimatogli dalla Cosm fiduciaria srl il 12.6.2000; che la detta società lo aveva reintegrato ma con lettera del 24-5-2003 gli aveva intimato un nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedeva che il Giudice del lavoro dichiarasse nullo e/o illegittimo il detto recesso con reintegrazione nel posto di lavoro.

La Cosm resisteva alla domanda. Il Tribunale del lavoro di Salerno con sentenza del 13.1.2007 rigettava l’impugnativa del licenziamento ritenendo sussistente il dedotto giustificato motivo oggettivo.

Proponeva appello reiterando la domanda il B.; si costituiva la Cosm fiduciaria s.r.l. che chiedeva il rigetto dell’appello. La Corte di appello rilevava che la Corte di cassazione con sentenza n. 11782/2005 aveva cassato la sentenza di appello emessa nel precedente giudizio tra le parti ed avente ad oggetto il licenziamento in tronco intimato al B. e che il giudice di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 10.7.2007 aveva rigettato la domanda del B.. Pertanto dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine al successivo atto di recesso intimato al lavoratore essendo stato accertata la legittimità del primo licenziamento.

Propone ricorso il B. con due motivi; resiste la Cosm fiduciaria.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa la richiesta di rinvio del difensore del B. che ha allegato di non aver ricevuto l’avviso per la presente udienza per uno dei due ricorsi, risultando invece dalle relazioni dell’ufficiale giudiziario che gli avvisi ex art. 377 c.p.c. per entrambi i procedimenti sono stati ritualmente comunicati al predetto difensore presso il suo studio in Roma, via della Balduina n. 66, mediante consegna a persona "incaricata ricezione atti addetta allo studio".

Va in primo luogo esaminato il ricorso n. 7906/2008 in quanto logicamente e temporalmente preliminare rispetto al secondo procedimento. In tale ricorso con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di legge con violazione degli artt. 112, 392, 434 e 437 c.p.c. e l’omessa ed insufficiente e contraddittoria vantazione su di un punto decisivo della controversia. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge con violazione degli artt. 112, 392, 434 e 437 c.p.c. e l’omessa ed insufficiente e contraddittoria valutazione su di un punto decisivo della controversia.

Il ricorso va dichiarato improcedibile alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. cass. sez. un. n. 9005/2009), in quanto nello stesso ricorso si deduce che la sentenza impugnata della Corte di appello di Napoli è stata notificata il 14.1.2008, ma non è stata depositata la copia della detta sentenza notificata e pertanto questa Corte non è stata messa in grado di verificare la tempestività dell’impugnazione con conseguente improcedibilità del ricorso. La Corte ha anche precisato (cfr. sentenza citata) che la sanzione dell’improcedibilità del ricorso, ex art. 369 c.p.c., opera anche quando controparte non contesti il rispetto del termine "cosiddetto breve" per l’impugnazione della sentenza e neppure se copia della sentenza notificata di appello sia rinvenibile nel fascicolo.

Pertanto, essendo ormai definitivo il giudizio di accertamento sulla legittimità del primo licenziamento con conseguente reiezione della domande del B. di ripristino ex tunc del rapporto, si deve dichiarare inammissibile anche il secondo ricorso, riunito come detto al primo, dovendosi considerare il primo recesso come pienamente operante.

Va condannato il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese liquidate come al dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso di cui al R.G. n. 7906/2008 e dichiara inammissibile l’altro ricorso (R.G. n. 6842/2009) già riunito.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese liquidate per ciascuno dei due giudizi in Euro 3.0,00 per esborsi ed in Euro 1.800,00 per onorari, oltre spese vive, IVA e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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