Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-04-2011) 03-06-2011, n. 22260 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. Mariano Giuliano, difensore di fiducia di S. P., ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Fabriano in data 1-4-2010 con la quale, in conferma della decisione del giudice di pace della stessa città, il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di ingiuria.

Il ricorrente, assumendo che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza della sentenza di secondo grado, notificatagli al domicilio eletto, nel lontano 2003, presso un difensore in seguito sostituito, chiede preliminarmente di essere restituito nel termine per proporre ricorso per cassazione. Chiede poi dichiararsi la nullità della sentenza di secondo grado per mancata notifica al prevenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello, e al difensore di fiducia avv. Giuliano dell’avviso di fissazione dell’udienza, proponendo altresì censure di merito.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l’istanza di rinvio proposta dal difensore stante l’urgenza di provvedere trattandosi di fatto risalente.

La richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, merita accoglimento essendo plausibile l’allegazione del ricorrente circa la mancata tempestiva conoscenza della sentenza di secondo grado, notificata ad un domicilio eletto da S. nel 2003, per di più presso un difensore successivamente sostituito, con il quale i contatti erano verosimilmente da tempo cessati. Non vi sono poi motivi per escludere la tempestiva proposizione della richiesta nei trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, che il ricorrente ha plausibilmente ricollegato alla notifica, in data 9-11-2010, di un provvedimento applicativo dell’indulto alla pena infintagli.

Il ricorso proposto con lo stesso atto è fondato relativamente alla dedotta nullità della sentenza di secondo grado, mancando agli atti sia la prova della notifica all’imputato (tra l’altro mai formalmente dichiarato contumace) del decreto di citazione per il giudizio d’appello, sia la notifica dell’avviso di fissazione della data del giudizio di appello al difensore di fiducia, avv. Giuliano, il quale era sostituito in tutte le udienze da difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie la richiesta di restituzione in termine e, decidendo sul ricorso contestualmente proposto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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