Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22271 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino in data 11.11.2010, con la quale veniva disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di R. M. per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., in particolare per aver partecipato ad un’associazione di tipo mafioso che, avvalendosi dei rapporti con la ndrangheta calabrese e la mafia palermitana rispettivamente garantiti da M.S. e M. O., operava in Provincia di Torino commettendo reati di estorsione, violenza privata e minaccia in danno di imprenditori ai quale venivano richiesti periodici versamenti di denaro, reati di omicidio finalizzati alla dimostrazione delle capacità criminali del gruppo e reati di porto e detenzione di armi, nonchè gestendo l’utilizzazione di macchine da videopoker installate presso diversi locali, attività quest’ultima alla quale il R. in particolare era preposto quale intermediario fra i M. e i titolari dei locali.

I gravi indizi a carico del R. erano individuati nelle dichiarazioni del collaborante B.a e nei riscontri derivanti dalle intercettazioni telefoniche e dal rinvenimento di macchine da videopoker e di schede relative alle stesse presso un magazzino riferibile al R..

Il ricorrente, anche con memoria successivamente presentata, deduce violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi a carico dell’indagato, lamentando l’inattendibilità intrinseca del B. sull’affiliazione del R. all’associazione, la mancanza di effettivi riscontri alle dichiarazioni dello stesso, l’inesistenza di atti violenti o minacciosi in danno dei gestori dei locali presso i quali venivano installate le macchine e la ritenuta partecipazione del R. all’associazione nonostante il predetto fosse coinvolto in una sola delle attività illecite del gruppo.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del B. non risulta in primo luogo compromesso nella sua coerenza essenziale dai marginali rilievi difensivi sull’erronea indicazione del periodo di tempo coperto dal contenuto autoaccusatorio delle sua dichiarazioni, in realtà più ristretto di quello indicato nell’ordinanza impugnata, e sul riferimento del dichiarante all’attribuzione a tali S.A. e C.P. del ruolo di emissari di M. O. e del R., che collocherebbe quest’ultimo su un piano analogo a quello del capo dell’associazione. Tali imprecisioni sono invero superate, nell’impianto motivazionale del provvedimento, dai riscontri individuati nella mancanza nell’attività di distribuzione delle macchine da videopoker, svolta dal R., della percezione di proventi alla stessa strettamente corrispondenti, e dal contenuto delle conversazioni intercettate in ordine alla collaborazione del R. nel ritiro degli incassi delle macchine, in un caso accompagnato dalla manifestata disponibilità ad anticipare ai M. le somme corrispondenti, aspetti ritenuti indicativi di intraneità dell’indagato all’associazione; conclusione, questa, oggetto di un percorso argomentativo coerente, rispetto al quale sono irrilevanti le censure del ricorrente sui riferimenti dello stesso B. e di talune conversazioni captate alla diretta gestione da parte dei M. dei proventi dell’installazione delle macchine, non incompatibile con il ruolo collaborativo nella stessa che l’ordinanza attribuisce al R..

Nè significativi elementi di inconguenza rispetto alla partecipazione del R. all’associazione si rinvengono negli ulteriori accenni del ricorrente a conversazioni telefoniche espressive di gratitudine del detenuto M.O. per il lavoro svolto dal R., non incompatibile con il ruolo direttivo del primo e semmai confermativa della rilevanza del contributo dell’indagato all’attività del sodalizio, ed alle inesattezze dei verbali di trascrizione delle intercettazione sulle attribuzioni di talune utenze telefoniche, al cui rilevamento non si accompagna alcuna specifica censura in ordine al travisamento dei contenuti delle conversazioni.

L’inerenza della percezione dei proventi di detta attività non è posta in discussione neppure da ricorrente, che nel citare conversazioni telefoniche sull’importanza di tali introiti nel periodo in cui i fratelli M.O., A. e S. erano ristretti in carcere ne conferma la funzione di sostentamento del gruppo in carenza di altre entrate. Ed a questo punto è irrilevante la mancanza di espresse manifestazioni di violenza o minaccia nei rapporti con i gestori dei locali; non senza considerare peraltro l’esatto tenore delle dichiarazioni del B., come riportate nell’ordinanza, per le quali questi ultimi erano di fatto costretti ad installare le macchine, vedendone alcuni di essi solo un risvolto positivo nell’essere garantiti da analoghe imposizioni da parte di altri gruppi criminali e nella possibilità di chiedere l’ausilio dell’associazione qui incriminata anche per problematiche diverse.

Irrilevante è infine l’essere l’apporto del R. limitato ad uno solo dei settori di interesse dell’associazione, circostanza del tutto compatibile con la partecipazione alla stessa (Sez, 1, n. 6308 del 20.1.2010, imp. Ahmed, Rv. 246115), una volta che la condotta, qualunque ne sia la natura, contribuisca alla sussistenza o al rafforzamento del sodalizio (Sez. 6, n. 1472 del 2.11.1998, imp. Archesso, Rv. 213447); aspetto, quest’ultimo, sul quale l’ordinanza impugnata motiva esaurientemente nei termini in precedenza indicati.

Il ricorso va pertanto rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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