T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per l’esistenza di una condanna penale per reato ostativo.

Nel primo dei quattro motivi di ricorso il L. osserva come il reato ritenuto ostativo deve ritenersi estinto per essere trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna senza che siano stati commessi altri reati.

Il secondo motivo segnala come, in virtù della lunga permanenza in Italia, la disciplina che doveva essere applicata nel valutare l’influenza del reato ai fini del rinnovo del permesso doveva essere quella relativa al soggiornante di lungo periodo per il quale nessun reato è di per sé ostativo dovendosi operare un giudizio di pericolosità sociale in concreto.

Il terzo motivo denuncia l’illegittimità del provvedimento in quanto la circolare 330 del 2003 del Ministero dell’Interno prevede di distinguere tra le persone che chiedono per la prima volta il permesso di soggiorno e quelle che presentano istanza di rinnovo in quanto l’ostatività di certi reati riguarda solo il primo caso.

Il quarto motivo censura il mancato avviso dell’avvio del procedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo di ricorso potendosi ritenere assorbiti gli altri motivi.

Al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato il reato per cui al ricorrente era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p. si era estinto ai sensi dell’art. 445 c.p.p. poiché dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (8.7.2005) erano trascorsi oltre cinque anni.

Nonostante il generico riferimento a precedenti penali del L., non risulta che lo stesso abbia subito ulteriori condanne oltre quella suindicato, per cui non vi sono ragioni che possano impedire l’effetto estintivo ex lege del reato determinato dal trascorrere del quinquennio indicato nell’art. 445 c.p.p.

L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento impugnato.

La Questura di Lodi dovrà quindi procedere ad una valutazione in concreto dei singoli elementi che sono rilevanti per la valutazione della concedibilità del rinnovo senza preclusioni derivanti dall’esistenza del reato giudicato con la sentenza 11.6.2005.

Appaiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese con rimborso del solo contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Questura di Lodi al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250 e compensa per il resto le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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