Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22270 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

briele.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 29 dicembre 2010, ha confermato l’ordinanza del 15 novembre 2010 del GIP del medesimo Tribunale con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di L.S. R., indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, lamentando:

a) la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullità delle effettuate intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento alla mancata concessione del rinvio dell’udienza del riesame per consentire il rilascio di copia delle suddette intercettazioni ai fini della contestazione in ordine all’esattezza delle trascrizioni stesse;

b) la pretesa incostituzionalità dell’art. 291 c.p.p. e art. 293 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata consegna alla difesa di copia delle registrazioni ed al rigetto della richiesta di rinvio a questi fini dell’udienza di riesame è fondato.

2. Il ricorrente, premesso che il pubblico ministero non depositava presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di applicazione della misura cautelare, le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e a seguito di istanza della difesa autorizzava l’estrazione di copia delle registrazioni delegando la polizia giudiziaria alla formazione dei relativi supporti informatici e che la richiesta della difesa di rinvio dell’udienza di riesame per non essere stata effettuata la consegna di dette copie veniva respinta dal Tribunale in quanto ritenuta non attinente alla disciplina della trasmissione allo stesso Tribunale degli atti a suo tempo posti a disposizione del Giudice per le indagini preliminari, che risultavano regolarmente pervenuti, rileva che la doglianza difensiva non riguardava quest’ultimo aspetto, ma il pregiudizio delle concrete possibilità di difesa dell’imputato, conseguente alla mancata disponibilità delle registrazioni e alla conseguente lesione del diritto, riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte, di accedere direttamente alle fonti di prova costituite da dette registrazioni attesa la possibile incompletezza delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.

Il diritto della difesa dell’imputato di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni della conversazioni intercettate, utilizzate a sostegno dell’adozione di un provvedimento cautelare, è riconosciuto dall’art. 268 c.p.p. nella formulazione conseguente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dello stesso (v. Corte Cost. 10 ottobre 2008 n. 336).

Come già osservato da questa Corte nelle decisioni richiamate dal ricorrente (v. Sez. Un. 22 aprile 2010 n. 20300 e Sez. 2^ 7 luglio 2010 n. 32490) il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle predette registrazioni si traduce in un’illegittima compressione del diritto di difesa che, ove tempestivamente eccepita in sede di riesame, da luogo ad un vizio nel procedimento di acquisizione della prova; al difensore vengono infatti impedite, con la privazione della disponibilità diretta dei supporti fonici delle intercettazioni, la piena cognizione degli elementi in base ai quali è stata emessa la misura cautelare e la effettiva possibilità si introdurre elementi nuovi da prospettare nella discussione sui presupposti di applicabilità della misura, quali quelli attinenti ad eventuali difformità fra i contenuti dei brogliacci o delle trascrizioni redatte dalla polizia giudiziaria e quelli emergenti dalle registrazioni.

La fattispecie concreta oggetto del motivo di ricorso in esame è riconducibile all’ipotesi appena descritta.

Irrilevante è, invero, che nel caso in discussione il pubblico ministero abbia provveduto, su istanza della difesa, ad emettere un provvedimento autorizzativo del rilascio delle copie delle registrazioni; a questo dato formale non ha corrisposto infatti nella specie la sostanziale disponibilità delle registrazioni in capo alla difesa, per un ritardo addebitabile esclusivamente agli uffici deputati all’esecuzione del provvedimento e del quale non è stata offerta alcuna giustificazione.

La violazione del diritto di difesa lamentata dal ricorrente è dunque effettivamente sussistente, secondo i principi in precedenza richiamati, e veniva tempestivamente addotta in sede di riesame; ma sul punto il Tribunale, limitando erroneamente la sua prospettiva di giudizio al dato formale della trasmissione degli atti cartacei pertinenti all’emissione dell’ordinanza cautelare ed alla conseguente regolarità per questo aspetto della procedura, ometteva di valutare le questioni di effettività dell’esercizio della difesa rispetto agli elementi costituiti dai contenuti delle intercettazioni e di utilizzabilità di detti elementi nella procedura di riesame, derivanti dal non essere state messe a disposizione della difesa le registrazioni delle intercettazioni.

3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame che comprenda le valutazioni appena indicate, rimanendo evidentemente assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Deve procedersi, altresì, agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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