T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1409

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente ricorre contro il provvedimento prot. n. 6597/2010 del 23.04.2010, che ha negato il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, estendendo l’impugnazione anche all’atto di concessione di passo carrabile n. 4697 del 25.03.2010 rilasciato al Condominio controinteressato per i seguenti motivi.

I) Violazione del Codice della Strada, art. 20, in quanto il Comune non avrebbe fatto applicazione della riduzione delle distanze prevista dal comma 3 della medesima norma.

II) Violazione del Codice della Strada, artt. 3 e 22, e dell’art. 46 del DPR 495/1992 in quanto le motivazioni dell’atto legate alla presenza di un passo carrabile sarebbero illegittime in conseguenza dell’illegittimità del passo carrabile medesimo. Infatti nel passo carrabile del Condominio non sussisterebbe il carattere dell’idoneità allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli.

III) Violazione del Codice Civile, artt. 900 e 907, ed eccesso di potere in quanto il limite di distanza da luci e vedute si applicherebbe solo alle costruzioni e non ai tavolini mobili ed alle sedie previste per l’occupazione di suolo pubblico.

La difesa comunale afferma che non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 20 c. 3 del Codice della strada in quanto l’area in questione non sarebbe area a traffico limitato né zone di rilevanza storico ambientale. In secondo luogo l’area destinata a passo carraio sarebbe idonea allo stazionamento di veicoli.

La difesa del Condominio eccepisce la tardività del ricorso in quanto il diniego espresso dall’amministrazione sarebbe la mera riproposizione del diniego espresso in data 21.12.2009. Contesta quindi il primo motivo di ricorso in quanto non sussisterebbero i presupposti per la deroga alle distanze stabilita dall’art. 20 del Codice della strada, mentre in merito al passo carraio sussisterebbero i requisiti per l’accesso veicolare. Da ultimo le finestre presenti sul luogo sarebbero qualificabili come vedute con la conseguente piena applicabilità della disciplina sulle distanze.

Nelle memorie di replica le parti hanno confermato le proprie posizioni.

All’udienza del 27 aprile 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. In primo luogo occorre respingere l’eccezione di irricevibilità dell’impugnazione del diniego di occupazione di suolo pubblico in quanto non è data prova dall’amministrazione o dai controinteressati che l’istanza fosse identica a quella successivamente respinta dal Comune.

Venendo al merito occorre in primo luogo affrontare il secondo motivo di ricorso, riguardante il passo carrabile in quanto la legittimità della sua presenza integra la motivazione del provvedimento impugnato.

In merito occorre respingere l’impugnazione in quanto l’accesso carraio è idoneo alla circolazione dei veicoli. Infatti ai sensi dell’art. 46 del Codice della strada "si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo". In questa nozione rientrano quindi anche le biciclette ed i motorini, che ben possono utilizzare il passo carraio in questione, oltre ai mezzi di dimensione ridotta della nettezza urbana.

Venendo ora al primo motivo di ricorso, occorre ricordare che l’art. 20, comma 3, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) stabilisce che "nei centri abitati (…) l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00 (omissis)" ed ammette una deroga a tale previsione, nelle zone di pregio artistico ovvero ambientale, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Poiché è pacifico che la richiesta della ricorrente non permette di garantire la larghezza di m. 2 del marciapiede destinato ai pedoni, occorre domandarsi se sussistono i presupposti per la concessione della deroga prevista dalla norma.

La risposta non può che essere negativa in quanto in primo luogo l’area non si trova in una zona di rilevanza storicoambientale.

Infatti l’area è collocata in prossimità di un edificio moderno, in zona esterna all’area a traffico limitato e non collocata nelle vicinanze di beni di particolare interesse storico, artistico o paesaggistico che giustifichino una deroga alle regole ordinarie (v. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09 maggio 2006, n. 3381 per il caso delle aree limitrofe a Fontana di Trevi a Roma).

In secondo luogo non è stata data prova della sussistenza di particolari caratteristiche geometriche della strada che legittimino la deroga prevista dalla norma in questione. Tali caratteristiche debbono essere tali che l’utilizzo di parte della strada non debba comportare intralcio alla circolazione.

La presenza di un passo carraio legittimo, come sopra indicato, che verrebbe evidentemente coperto dai tavolini collocati nel caso di occupazione del suolo pubblico laterale, determina un evidente intralcio alla circolazione che giustifica il diniego.

La reiezione dei primi due motivi di ricorso permette di assorbire il terzo motivo per i motivi principi in materia di autosufficienza della motivazione.

Sussistono comunque giustificati motivi per la compensazione delle pese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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