Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22268 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 27 dicembre 2010, ha confermato il decreto del precedente 7 dicembre del GIP del medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di W.D.J. e H. X., indagati per usura e abusivi finanziamenti in un contesto associativo mafioso, era stata applicata la misura cautelare reale del sequestro preventivo della somma di Euro 90.000. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando:

a) la nullità del procedimento, conseguente alla trattazione dell’udienza camerale del 27 dicembre 2010 in assenza dell’indagato W.D.J., rinunciante a comparire;

b) una violazione della legge, essendo stato effettuato il sequestro su denaro del quale non era certa la provenienza da reato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2. In rito, con riferimento al primo motivo, si osserva come non si sia affatto verificata alcuna nullità del giudizio di merito, in quanto assorbente è la circostanza che l’imputato detenuto W.D. J. non abbia espressamente chiesto di essere sentito alla prevista udienza camerale.

Il dettato normativo, nascente dal combinato disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., comma 3, prevede l’obbligo della presenza dell’imputato all’udienza in camera di consiglio solo nell’ipotesi in cui, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del Giudice, ne abbia fatto richiesta.

Il che non è avvenuto nel caso di specie, avendo addirittura l’imputato espressamente dichiarato di rinunciare a comparire dopo essere stato, peraltro, dichiarato non idoneo alla traduzione per motivi di salute dal Presidio Ospedaliero penitenziario (v. pagina 2 del ricorso).

3. Quanto al merito effettivo, neppure l’ulteriore motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

In diritto si osserva come il provvedimento che disponga il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., sia pur nei limiti connaturati al procedimento in esame, debba pur sempre riguardare cose che si trovino in rapporto di pertinenza con i reati in ordine ai quali siano svolte le indagini, e, qualora oggetto del sequestro siano somme di denaro, il rapporto di pertinenza fra le cose ed i reati debba essere individuato e chiarito nella motivazione del provvedimento, nel senso che debba trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo: l’astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato (v. Cass. Sez. 5^ 26 gennaio 2010 n. 11288).

Nella specie, il Tribunale del riesame, con motivazione logica e immune da vizi, ha dato conto della provenienza delle somme sequestrate dagli ascritti reati per cui l’impugnata ordinanza non può che essere confermata, sulla scorta della pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione che afferma come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (v. Cass. Sez. 5 13 ottobre 2009 n. 43068).

Anche in questo caso, però, l’impugnata ordinanza sfugge a qualsiasi a censura.

4. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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