Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22258

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania in data 20.2.2006, con la quale M.A. veniva condannato alla pena di Euro 900 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 581, 612 e 635 cod. pen., commesso in (OMISSIS) minacciando M. A., proprietario di un fondo confinante, di "fargli fare una cattiva Pasqua" se non avesse rimosso un’autovettura parcheggiata su una strada sterrata posta sul confine fra i terreni, raccogliendo delle pietre da terra e colpendolo con un pugno alla tempia, e inoltre lanciando in due occasioni la propria autovettura contro il veicolo in sosta di M.A., spingendo lo stesso fuori dalla sede stradale e danneggiando la vettura e dei muretti in pietra di proprietà del predetto.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della persona offesa ed al riscontro delle stesse in altre deposizioni testimoniali.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. nullità della sentenza per tardiva decisione del Giudice di Pace sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell’interesse dell’imputato il 12.6.2003, sulla quale il giudice provvedeva solo il 2.2.2004 dopo che nel frattempo si erano tenute due udienze dibattimentali;

2.2. nullità della sentenza per mancata indicazione del luogo e del tempo di commissione del reato nell’imputazione di danneggiamento;

2.3. nullità della sentenza a seguito di omessa dichiarazione della contumacia dell’imputato in primo grado e conseguente mancanza degli avvisi all’imputato dei rinvii delle udienze dibattimentali;

4. violazione di legge ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, lamentando la mancata valutazione del carattere interessato e delle incertezze delle dichiarazioni della persona offesa, e della genericità di quelle degli altri testimoni;

5. violazione di legge in ordine all’esclusione delle scriminante dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa, ravvisabile nell’intento di autoreintegrazione nell’uso del passaggio sulla strada sterrata a fronte dell’ammissione di M.A. di avervi parcheggiato la propria autovettura al fine di impedire tale passaggio.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza per tardiva decisione del Giudice di Pace sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell’interesse dell’imputato è infondato.

La tesi sostenuta sul punto nella sentenza impugnata, per la quale secondo la previsione normativa vigente all’epoca dei fatti l’omissione determinava nullità solo ove produttiva di un effettivo pregiudizio per la difesa, nella specie insussistente in quanto nelle udienze dibattimentali tenutesi prime della decisione il procedimento veniva rinviato e l’imputato era comunque assistito da un difensore di fiducia, è invero conforme al prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale la Corte ritiene di aderire; per il quale la nullità in esame presuppone un’effettiva violazione del diritto di difesa, che ne abbia compromesso o reso più disagevole l’esercizio (Sez. 2, n. 1528 del 22.11.2005, imp. Faraci, Rv.

232987), ed è in particolare insussistente laddove l’imputato sia già assistito da un difensore di fiducia (Sez. 6, n. 25255 del 15.11.2005, imp. Bove, Rv. 234837), per di più in un. contesto dibattimentale (Sez. 1, n. 3607 del 16.1.2009, imp. Barletta, Rv.

242528). Risulta peraltro verificato che nel dibattimento in esame nessuna concreta attività processuale veniva svolta prima dell’udienza del 21.6.2004, essendosi le precedenti udienze del 13.10.2003 e del 2.2.2004 risolte in rinvii, il primo per astensione del difensore ed il secondo per un tentativo di conciliazione; ed irrilevante è l’assunto del ricorrente, per cui l’omissione avrebbe impedito al difensore fiduciario di estrarre copia degli atti di indagine, non potendo l’impegno professionale del difensore essere condizionato dall’alea relativa al pagamento del compenso (Sez. 4, n. 15284 del 24.3.2009, imp. Lucchesi, Rv. 243878).

2. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza per mancata indicazione del luogo e del tempo di commissione del reato nell’imputazione di danneggiamento.

Tale carenza costituisce invero vizio rilevabile solo in caso di effettiva impossibilità di collocare nello spazio e nel tempo il fatto contestato, rimanendo viceversa esclusa qualsiasi nullità nel caso in cui tali indicazioni siano ricavabili da altri elementi, fra i quali in particolare i richiami contenuti nel decreto dispositivo del giudizio (Sez. 1, n. 20628 del 12.2.2008, imp. Pietroleonardo, Rv. 239986). Nel caso di specie, il decreto di cui sopra conteneva lo specifico riferimento alla querela ed ai verbali di sommarie informazioni testimoniali, peraltro successivamente acquisiti;

l’omissione era dunque improduttiva di conseguenze sull’esercizio del diritto di difesa.

3. Infondato è ancora il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza a seguito di omessa dichiarazione della contumacia dell’imputato in primo grado e conseguente mancanza degli avvisi all’imputato dei rinvii delle udienze dibattimentali.

Con correttamente affermato sul punto nella sentenza impugnata, l’omissione della formale declaratoria di contumacia non costituisce di per sè causa di nullità, in quanto non prevista come tale, laddove ne sussistessero comunque in concreto i presupposti (Sez. 4, n. 49334 del 13.10.2004, imp. Bosso, Rv.230217; Sez. 5, n. 6487 del 24.1.2005, imp. Manna, Rv. 231421); situazione ravvisabile nel caso in esame, in cui l’imputato risultava assente a seguito di regolare notificazione ed in mancanza di impedimenti.

4. Il motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è anch’esso infondato.

Posto che nella decisione di primo grado l’accusa era ritenuta riscontrata dalle dichiarazioni dei testi P., Pi. ed A., la sentenza impugnata valutava specificamente le addotte incongruenze delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole superate dalla mancanza di una diversa ricostruzione dei fatti da parte dell’imputato e dai riscontri testimoniali; rispetto alla rilevanza de, guai, la logicità dell’argomentazione dei giudici di merito non è compromessa dalle doglianze difensive, vertenti sulla generica adduzione di discordanze fra le deposizioni e sull’infondata censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste P. per il solo fatto che lo stesso abbia confermato la querela di M.A. dopo averne ricevuto lettura.

5. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo all’esclusione delle scriminanti dell’esercizio di un diritto o della legittima difesa.

La sentenza impugnato motivava congruamente sul punto evidenziando come i fatti contestati, nelle loro manifestazioni di minaccia e di violenza alla persona, esorbitassero dai limiti delle invocate scriminanti, riferite al mero intento di rimuovere l’impedimento costituito dall’autovettura in sosta della persona offesa; non senza considerare che l’autoreintegrazione nel diritto può operare come causa di giustificazione solo in presenza della necessità di evitare il consolidamento di una diversa posizione possessoria (Sez. 5, n. 4975 del 13.12.2006, imp. Gobetti, Rv. 236315; Sez. 6, n. 10602 del 10.2.2010, imp. Costanze Rv. 246409), non individuabile nel caso in discussione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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