T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto la domanda, presentata dal ricorrente, di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e di quello ordinario in quanto il ricorrente è stato condannato nel 2009 dal Tribunale di Oristano per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 9 del T.U. Immigrazione in quanto la valutazione di pericolosità del ricorrente sarebbe stata effettuata in astratto e senza tenere conto che la sentenza è stata pronunciata con rito abbreviato ed alla condanna non sono state applicate le misure di sicurezza.

II) Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 in quanto la motivazione adottata dall’amministrazione sarebbe incongrua ed illogica.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Dall’esame del provvedimento impugnato risulta che l’amministrazione ha ritenuto che la gravità del reato, così come delineato nel testo della sentenza del giudice penale, fosse prova della mancanza dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Tale giudizio risulta confermato dalla documentazione in atti dalla quale risulta che il ricorrente aveva un’attività lavorativa a Meda nell’anno 2008, per cui non sussistono evidenti motivi che possano giustificare l’allontanamento dalla famiglia per dare appoggio ad organizzazioni dedite all’immigrazione clandestina operanti in Sardegna.

Neppure sussiste difetto di motivazione nell’atto, in quanto l’apporto esterno all’associazione criminale delineato dalla sentenza del giudice viene riportato nel provvedimento in modo non irragionevole o contraddittorio. Infatti dall’atto impugnato si desume chiaramente che il contributo del ricorrente è stato esterno all’associazione malavitosa, ma comunque idoneo a fornire un appoggio necessario per funzionare, appoggio fornito con la consapevolezza del contenuto sostanziale dell’attività delittuosa. Per il resto risulta chiaro che le critiche prospettate dal ricorrente hanno in realtà come destinatario specifico il provvedimento giurisdizionale, che in questa sede non è sindacabile.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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