Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20558 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le del ricorso.
Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 11.000,00 per ciascuno per anni undici ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal novembre 1993 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo con il quale si censura l’impugnata decisione per aver omesso la condanna dell’Amministrazione soccombente anche al pagamento degli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennizzo ex lege n. 89 del 2001 è fondato in quanto "Atteso il carattere indennitario dell’obbligazione nascente dall’accoglimento della domanda di danni conseguenti alla irragionevole durata del processo (ex L. n. 89 del 2001) gli interessi legali sulla somma liquidata decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, stante la regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e di liquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria" (Cassazione civile, sez. 1^, 17 giugno 2009, n. 14072).

Il secondo motivo con il quale si censura la liquidazione delle spese è assorbito, dovendosi procedere a nuova liquidazione sul punto.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto condannata l’Amministrazione anche al pagamento degli interessi in misura legale sulla somma liquidata a far tempo dalla data della domanda e fino al saldo.

Le spese della fase di merito seguono la soccombenza, tenendo conto del principio già enunciato in tela di abuso del processo (Cass. civ., 3 maggio 2010, n. 10634); quello del giudizio di legittimità possono essere compensate per due terzi in considerazione dell’oggetto del contendere e posta a carico dell’Amministrazione per il residuo.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento anche degli interessi in misura legale dalla data della domanda sulla somma liquidata a titolo di indennizzo nonchè alla rifusione delle spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 2.828,00 di cui Euro 2.005,00 per onorari e Euro 773,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, spese distratte in favore degli Avv.ti Giovambattista Ferraioli e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari, e di un terzo di quelle del giudizio di legittimità che liquida, per l’intero, in complessivi Euro 330,00 di cui Euro 320,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *