T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-06-2011, n. 1405 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rzo 2011, il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 2 marzo 2001 e depositato il 9 marzo successivo, il condominio ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. 233 del 4 gennaio 2001, notificato l’8 gennaio 2001, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Limbiate, con cui è stata comunicata la non accoglibilità della denuncia di inizio attività relativa a lavori di formazione di un muretto.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte le censure di violazione e falsa applicazione delle leggi n. 1150 del 1942, n. 10 del 1977, n. 47 del 1985, n. 493 del 1993, n. 241 del 1990, del D. Lgs. n. 267 del 2000, delle leggi regionali n. 23 del 1997 e n. 51 del 1975, di violazione e falsa applicazione del Piano regolatore comunale, di eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento di fatto, erronea rappresentazione della situazione di fato e di diritto, difetto di motivazione e genericità.

L’intervento inibitorio dell’Amministrazione sarebbe intervenuto oltre il termine legale di venti giorni previsto dalla normativa sulla denuncia di inizio attività, senza l’instaurazione del necessario contraddittorio e l’attivazione dei poteri di autotutela amministrativa. Il provvedimento impugnato non sarebbe nemmeno motivato con riferimento alle norme edilizie violate, ma conterrebbe soltanto un generico richiamo alle caratteristiche tecniche dell’intervento. Inoltre, non sarebbero pertinenti i rilievi relativi alla rampa per disabili, che dovrebbe essere ricollocata in seguito alla definizione della controversia pendente in sede civile tra il ricorrente condominio e il ristorante Al Mar Rosso, né quelli riguardanti l’incremento della necessità di parcheggio, visto che la zona sarebbe già stata qualificata come residenziale e il computo sarebbe già stato compiuto sia in sede pianificatoria, sia al momento della realizzazione di alcuni parcheggi "a correre" lungo la Via Crispi.

In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha prodotto una memoria con cui ha insistito nelle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Con il primo motivo si assume, tra l’altro, che il Comune avrebbe tardivamente e illegittimamente negato la validità del titolo edilizio formatosi a favore del Condominio ricorrente, essendo trascorso il termine di venti giorni previsto dalla legge e non essendo stato instaurato un procedimento finalizzato all’emanazione di un provvedimento di autotutela, come previsto dalla normativa.

2.1. La censura è fondata.

In data 20 ottobre 2000 il ricorrente Condominio ha presentato presso gli uffici comunali una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un muretto in calcestruzzo per dividere la proprietà privata dalla strada pubblica, per l’installazione di un cancello automatico per accedere ai box interrati e per la predisposizione di una piazzola per collocarvi un cassonetto porta rifiuti.

Trascorsi i venti giorni – secondo il disposto dell’allora vigente art. 4, comma 11, del decreto legge n. 398 del 1993, convertito in legge n. 493 del 1993 – le opere sono state iniziate e soltanto in data 4 gennaio 2001 il Comune ha emanato un provvedimento con cui è stato negato quanto previsto in sede di denuncia di inizio attività, con la conseguente inibizione dei relativi lavori (peraltro quasi già terminati).

Tuttavia, il trascorrere del tempo previsto prima dell’inizio dei lavori – nel caso di specie, venti giorni – pur non facendo venir meno i poteri di autotutela in capo all’Amministrazione, né con riferimento ai poteri di vigilanza e sanzionatorii, né con riferimento ai poteri espressione dell’esercizio di una attività di secondo grado estrinsecantesi nell’annullamento d’ufficio e nella revoca, postula comunque il rispetto del principio di reciproca lealtà e certezza dei rapporti giuridici (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2009, n. 1474).

Risulta, pertanto, illegittimo l’operato dell’Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che da tempo era decorso il termine di venti giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza previo ricorso a strumenti di autotutela (Consiglio Stato, IV, 10 dicembre 2009, n. 7730).

2.2. Anche la censura di difetto di motivazione è fondata, atteso che il provvedimento impugnato non individua, come dovrebbe, le norme urbanistiche o edilizie violate, limitandosi a rilevare alcune presunte criticità del progetto, non ricollegabili ad alcuna previsione di tipo normativo. A tal proposito, la giurisprudenza è consolidata nell’affermare che "è carente di motivazione il diniego di concessione (…) fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera (…), dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato" (T.A.R. Toscana, Firenze, III, 9 aprile 2009, n. 605).

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato con lo stesso ricorso; le restanti censure possono essere assorbite.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.

Condanna il Comune di Limbiate al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente nella misura di Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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