Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-04-2011) 03-06-2011, n. 22255 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

TA Gabriele che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il Giudice di pace di Udine, con la sentenza del 3 dicembre 2009, ha dichiarato non doversi procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti di V.R.P. per il reato di minacce in danno di M.H.M.d.C..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste che si lamenta dell’illogicità della motivazione sul punto della interpretazione delle parole pronunciate dalla imputata che avrebbero, in ogni caso, dovuto portare alla sua condanna.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Lampante è l’errore compiuto dal giudice del merito il quale:

a) non ha logicamente ricostruito la deposizione della teste G., sostenendone la contraddittorietà sulla base della diversità delle parole che, in ogni caso, avrebbero rivestito gli estremi del contestato delitto di cui all’art. 612 c.p.;

b) la pronuncia della frase "te rompo la capa" ovvero di quella "te rompo la cara" costituisce, infatti e in ogni caso, espressione di una minaccia se è vero che la parte lesa ebbe a sporgere querela proprio per l’effetto intimidatorio delle espressioni pronunciate dall’imputata.

In altri termini, l’incontestabile esistenza di espressioni minatorie nei confronti della parte lesa (anche sulla scorta dell’essere entrambe le parti processuali di madre lingua spagnola), secondo quanto dalla stessa espresso nella proposta querela, non sembra scalfita dalla tesi defensionale sollecitata dalla difesa nè dalla pretesa incertezza nel ricordo dei fatti così come evidenziati dalla teste escussa.

3. S’impone, di conseguenza, l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo esame sulla concreta esistenza delle espressioni intimidatorie pronunciate dalla imputata.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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