T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 07-06-2011, n. 374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1)I ricorrenti, quali genitori esercenti la patria potestà sulla figlia minore S. -OMISSIS- di sei anni ed iscritta alla prima elementare, hanno impugnato la nota n. 4206 del 24 agosto 2010 con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia ha assegnato al minore 6 ore settimanali di sostegno nonché gli atti connessi e consequenziali.

Nel ricorso,essenzialmente, si deduce il difetto di adeguata giustificazione del provvedimento impugnato e, più in generale, la violazione del diritto fondamentale del minore disabile ad essere istruito in modo da poter raggiungere il più elevato livello possibile di maturazione e socializzazione.

11) In fatto va precisato che:a) il minore è affetto da " disturbo del linguaggio in moderato ritardo di organizzazione delle funzioni cognitive "; b) nella diagnosi funzionale del minore si rappresenta la esigenza di un sostegno multidisciplinare mentre nel PEI (Programma Educativo Personalizzato) si fa riferimento alla necessità di 24 ore settimanali di sostegno e questa è anche la entità indicata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASREM di Venafro nonché,in conseguenza della verifica di tali elementi, dal competente Dirigente scolastico con nota del 6 marzo 2010 acquista agli atti di causa.

12) Rispetto a questi elementi di fatto con una motivazione generica e riferita alla generalità dei casi esaminati l’Ufficio Scolastico Provinciale di Isernia ha attribuito solo 6 ore di sostegno al minore.

2) Appare utile al Collegio premettere che,secondo indirizzi giurisprudenziali ormai largamente prevalenti ed ispirati ad alcune pronunce della Corte Costituzionale particolarmente significative in questa materia, il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale la cui effettività è assicurata mediante misure idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado (vedi,tra le altre decisioni, di recente TAR Liguria 29 ottobre 2010 n. 10135 e TAR Sardegna 24 marzo 2011 n. 276 nonchè la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010).

21) Il diritto in questione è poi riconosciuto espressamente nella Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (adottata dall’Assemblea Generale il 3 maggio 2008 e resa esecutiva in Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009) che prevede l’obbligo degli Stati membri di riconoscere il diritto dei disabili all’istruzione (articolo 24).

22) Nel nostro ordinamento costituzionale è, poi, l’articolo 38, comma 3, della Costituzione che nel disporre che " gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale " ha consentito l’emanazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 che negli articoli 12 e 13 ha fissato in termini non equivoci la consistenza del diritto fondamentale qui in esame.

23) E’ in questo contesto che si collocano le norme che consentono la possibilità di assumere con contratti a tempo determinato docenti di sostegno in deroga al rapporto alunni docenti stabilito in via generale nell’ordinamento norme che sono state riconosciute dalla Corte Costituzionale (con la richiamata decisone n. 80/2010) attuative del diritto fondamentale dei disabili all’istruzione.

Prova ne è la statuizione di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2007 (n. 296 del 27 dicembre 2006) che avevano escluso la facoltà di assunzioni in deroga ed avevano introdotto un numero massimo di docenti di sostegno.

Il principio affermato dal giudice delle leggi in questa materia è,in definitiva, che se il legislatore conserva un potere discrezionale nel definire le condizioni di tutela del diritto all’istruzione dei disabili, tuttavia, ciò non può avvenire incidendo sul nucleo essenziale di garanzie che devono essere riservate al minore perché il suo inserimento sociale sia, per quanto possibile, effettivo.

Né vi è dubbio che la partecipazione all’attività scolastica con i docenti e con i compagni normodotati costituisca un elemento fondamentale nel recupero dei disabili.

3) È alla stregua di queste considerazioni che il Collegio ritiene che una volta che gli organi sanitari competenti abbiano sollecitato un determinato tipo di sostegno sia qualitativo che quantitativo l’Amministrazione scolastica non possa, senza una adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato l’entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi cui è affidata la verifica medico sanitaria delle condizioni del minore e delle necessità concrete di ausilio per il suo recupero.

Il ricorso è, pertanto, accolto posto che nella specie a fronte degli accertamenti di cui si è detto in premessa, nessuna spiegazione riferita alle condizioni di salute del minore è stata addotta per ridurre in modo sostanziale ed incisivo il sostegno ritenuto necessario dai competenti organismi sanitari per il suo inserimento nel contesto sociale.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento con esso impugnato.

L’Amministrazione resistente è altresì condannata alle spese del giudizio, liquidate forfettariamente in Euro1000.00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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