Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20554 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o.
Svolgimento del processo

F.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 4.470,00 per anni undici e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tar del Lazio dal dicembre 1994 al 31.3.2009.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il P.G. ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge censurando la quantificazione dell’indennizzo operata dal giudice del merito in Euro 400 in ragione d’anno è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco e al carattere collettivo del ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, tenuto conto del principio già enunciato (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo può essere liquidato in via forfettaria ma anche della pronuncia del giudice del merito, non fatta oggetto di ricorso e quindi definitiva, secondo cui opera nella fattispecie la prescrizione decennale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento della complessiva somma di Euro 6.250,00 oltre interessi legali dalla data della domanda.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250,00 oltre interessi in misura legale dalla data della domanda al saldo, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio che liquida, quanto alla fase di merito in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese del giudizio di merito distratte in favore degli Avv.ti Gabriele e Francesco De Paola antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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