Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 52/2009

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 1762/1994 presentato da :

SPIRI ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Bagno, con domicilio eletto in Lecce, via Lequile,12 presso il signor Cavalera Donato ;

contro

MINISTERO MARINA MERCANTILE –ROMA,

CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso la quale sono domiciliati per legge;

per l’annullamento previa sospensiva

– dell’ingiunzione di sgombero n.23/94 emessa dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 12.04.1994, notificata il 19 successivo, con la quale si ingiunge alla ricorrente la chiusura di un passo carrabile , ed il ripristino dello stato dei luoghi , nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Gallipoli Viste le memorie depositate dalle parti ;

Designato alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2008 il relatore dr. Carlo Dibello ed uditi altresì l’avv. Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Massimo Bagno per la ricorrente, e l’avv. dello Stato Simona Libertini;

FATTO

La ricorrente è proprietaria di una abitazione in Marina di Alliste, località Cisternelle , ubicata sul retro di alcuni fabbricati che fronteggiano la litoranea Gallipoli- Santa Maria di Leuca, per accedere alla quale attraversa, da tempo immemorabile , un piccolo spazio demaniale.

L’interessata impugna l’ordinanza con la quale la Capitaneria di Porto di Gallipoli le ha ingiunto la chiusura del passo carrabile creato ad hoc e la rimessa in pristino stato dell’area.

L’ordinanza in questione è gravata per le seguenti ragioni:

I-Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

II- Eccesso di potere per carenza di motivazione ;

III- Eccesso di potere per confusione e perplessità nell’esercizio dell’azione amministrativa;

IV- Violazione di legge

Si è costituita in giudizio la Capitaneria di Porto di Gallipoli che ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 1994 è stata concessa la tutela cautelare invocata dalla ricorrente

La causa è stata assunta in decisione alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2008.

DIRITTO

Il ricorso è infondato .

Con il primo motivo di gravame, la ricorrente contesta in radice il contenuto della ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto.

Difetterebbe, in particolare, il presupposto fattuale a sostegno del provvedimento che ha ingiunto la chiusura del passo carrabile e la rimessa in pristino stato in quanto “ dalla documentazione fotografica che si esibisce, risulta evidente che l’area in questione è uno spazio libero, che viene utilizzata dalla generalità dei cittadini”

Da tanto dovrebbe trarsi la conclusione che “ l’area subisce un uso generale , senza posizioni di particolare vantaggio per la ricorrente”.

Né sussisterebbe il pericolo che possa costituirsi sull’area demaniale in questione una servitù di passaggio o di accesso in favore della ricorrente per il decorso del tempo o con altre modalità , non essendo ciò configurabile per i beni demaniali.

Il motivo non può essere accolto.

La documentazione versata in atti dalla difesa erariale smentisce la prospettazione della ricorrente.

Il provvedimento censurato è stato legittimamente emanato sul presupposto della abusiva utilizzazione di un’area demaniale marittima di 37 metri quadrati che la ricorrente, pur dopo la scadenza della concessione rilasciatale a tal fine dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli, ha continuato a destinare a uso passo carrabile.

Infatti, nonostante l’atto di rinuncia all’esercizio della concessione in questione, inoltrato dalla ricorrente già il 18.12.1993 , la Spiri ha serbato un comportamento concludente incompatibile con la fruizione generalizzata di quel tratto di demanio marittimo da parte di tutta la collettività e, dunque, in contrasto con la fisiologica destinazione del bene in questione .

Invero, alla data del 16 marzo 1994 militari della delegazione di spiaggia di Ugento hanno potuto constatare l’abusiva occupazione dell’area da parte della ricorrente, non sussistendo più, a quella data, alcun provvedimento che legittimasse un uso speciale del demanio.

Così come assume particolare significato, indipendentemente dall’accertamento di intervenute modifiche dello stato dei luoghi ad opera della interessata, l’esito del sopralluogo effettuato il 17 dicembre 1994, ben dopo la data di adozione del provvedimento di chiusura del varco carrabile contestato dalla signora Spiri.

Al momento dell’accertamento si è riscontrato che sulla proprietà demaniale marittima è stato precostituito un vero e proprio diritto esclusivo di accesso, in quanto all’interno delle proprietà private di cui sopra, insistono dei manufatti ad uso garage/posto macchina( vedi relazione della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 13.2.1995).

Il Collegio reputa, pertanto, che l’autorità marittima intimata abbia legittimamente esercitato il potere di repressione dell’abuso posto in essere dalla ricorrente , al fine di ripristinare la legalità violata e cioè di restituire il bene demaniale alla funzione che gli è propria .

L’esercizio di detto potere può essere sufficientemente motivato attraverso la sintetica descrizione del comportamento antigiuridico posto in essere dal destinatario della ingiunzione di sgombero , senza richiedere una articolata motivazione ( II motivo di ricorso).

Si è poi detto che la ricorrente non può allegare a proprio favore la circostanza che il terreno non abbia subito alcuna alterazione ad opera dell’uomo , per dedurre il perdurante uso generalizzato dell’area demaniale in discorso(III motivo di ricorso).

La circostanza è stata, come già rilevato, sufficientemente smentita non solo dalla c.n.r. posta a base dell’ordinanza impugnata , ma anche dall’esito del sopralluogo congiuntamente effettuato dalle parti in data 17 dicembre 1994.

Infine è pure infondato l’ultimo motivo di ricorso.

L’adempimento dell’obbligo di rimettere in pristino stato l’area abusivamente occupata dalla ricorrente deriva direttamente dalla legge e risulta, perciò ingiunto alla ricorrente in conformità al precetto costituzionale di cui all’art 23 Cost.

L’insieme delle argomentazioni milita per il rigetto del ricorso.

Le spese possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 8 ottobre 2008

-ALDO RAVALLI – PRESIDENTE

-CARLO DIBELLO- ESTENSORE

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 14 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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