T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 534 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Riferisce il ricorrente di aver realizzato, in qualità di regista, il cortometraggio dal titolo "Via Schiavazzi", al quale hanno partecipato in qualità di attori alcuni studenti ed alcuni insegnanti.

Con istanza del 9.12.2010 il ricorrente ha chiesto all’Istituto scolastico di poter prendere visione e di estrarre copia "degli atti di consenso, altrimenti detti liberatorie, di tutti coloro che hanno preso parte al film, siano essi insegnanti e alunni".

Con l’atto impugnato il Dirigente dell’Istituto scolastico ha respinto la richiesta ritenendo che il richiedente non vantasse un interesse legittimo ad ottenere le liberatorie richieste.

A sostegno del ricorso l’interessato ha proposto le censure di violazione degli artt. 1, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e dell’art. 97 della Costituzione. L’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della chiamata in causa dell’Università degli Studi di Cagliari, per difetto di legittimazione passiva; ha inoltre chiesto, in rappresentanza dell’Istituto scolastico "Don MilaniTuveri", il rigetto del ricorso perché infondato.

Alla camera di consiglio del 4.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Va preliminarmente disposta, in accoglimento dell’eccezione della difesa Erariale, l’estromissione dal giudizio dell’Università degli studi di Cagliari, non avendo la stessa alcuna legittimazione passiva in ordine al rilascio dei documenti richiesti all’Istituto scolastico.

L’ulteriore eccezione dell’Avvocatura dello Stato, con la quale rileva l’inammissibilità del ricorso per non avere la domanda di accesso ad oggetto atti annoverabili tra i documenti amministrativi cui fa riferimento l’art. 22 della legge 241/90, non può essere accolta.

I documenti amministrativi, sui quali può essere esercitato il diritto di accesso ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono indicati all’articolo 22, dove alla lettera d) del comma 1, si precisa che per documento amministrativo deve intendersi "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che la definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, costituendo documenti amministrativi tutti quegli atti formati o utilizzati dall’Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività. Dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per l’espletamento delle proprie attività istituzionali (cfr.T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 05 maggio 2010, n. 9766).

Nel merito il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, l’interesse del ricorrente ad ottenere la documentazione richiesta è sufficientemente evidenziato nella domanda di accesso, nella quale il dott. Mereu precisa di essere autore del film "Via Schiavazzi", avendone firmato la regia.

E’ evidente che tale qualità giustifica la sua richiesta di prendere visione ed estrarre copia delle liberatorie relative agli alunni ed ai docenti che hanno preso parte al film.

Del tutto irrilevanti, nel procedimento di accesso, sono le questioni sulla titolarità del progetto e del diritto ad utilizzare il film, indicate dall’Avvocatura dello Stato in difesa del diniego opposto dal Dirigente scolastico.

Parimenti estranee al procedimento in questione sono le osservazioni, contenute nella domanda di accesso e nel ricorso, sulle attività svolte dal ricorrente e non previste nel progetto, come pure le affermazioni sulla sua contribuzione alle spese per il film.

L’Amministrazione non può respingere la domanda di accesso ai documenti amministrativi, presentata ai sensi dell’articolo 25 della legge 241 del 1990, sulla base di eventuali pregresse situazioni contenziose con l’istante, ancorché il qualche modo collegate con il procedimento cui ineriscono i documenti oggetto della domanda, ma deve rilasciare, per il principio di trasparenza, i documenti richiesti ove la domanda di accesso evidenzi l’interesse di cui è portatore il richiedente l’accesso e non sussista alcuno dei motivi di esclusione del diritto disciplinati dall’articolo 24 della stessa legge.

Non condivisibile appare inoltre l’affermazione dell’Amministrazione, anch’essa posta a fondamento del diniego, sulla infondatezza della richiesta di accesso per la mancata indicazione della "posizione giuridica facente capo all’istante da tutelare attraverso la conoscenza dei dati per sui si chiede l’accesso".

L’accoglimento delle domande di accesso non può essere condizionato da valutazioni circa l’esistenza di una posizione di interesse legittimo tutelabile in sede giurisdizione e tantomeno dal valutazioni sulla fondatezza della pretesa alla cui tutela l’acquisizione della documentazione è strumentale, posto che il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza e prescinde da ogni accertamento sull’esistenza di un interesse legittimo da tutelare e da ogni valutazione l’circa la fondatezza della pretesa sostanziale, eventualmente, sottesa.

In conclusione il ricorso va accolto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Dichiara il difetto di legittimazione dell’Università degli Studi di Cagliari e, per l’effetto, dispone la sua estromissione dal giudizio.

Nel merito accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

Condanna l’Istituto Comprensivo "Don MilaniTuveri" al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida nella complessiva somma di Euro 1500,00 (millecinquecento//00), oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge; condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Università degli Studi, che quantifica, tenuto conto della modesta attività difensiva svolta dall’Avvocatura, nella complessiva somma di Euro 500,00 (cinquecento//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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