T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 953 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso si rivela fondato nel primo motivo, assorbente gli altri.

Invero, l’art. 5 comma 5° D. Lgs. 286/98, come novellato dal D.Lgs. 5/07 di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, non consente il diniego di permesso di soggiorno agli extracomunitari che hanno esercitato il ricongiungimento familiare motivato con la sussistenza di reati ostativi senza che sia compiuta alcuna valutazione, neanche sommaria, dell’inserimento familiare, sociale e lavorativo dell’extracomunitario stesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e l’atto impugnato deve essere annullato, fermo restando il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi, anche negativamente, sull’istanza di permesso di soggiorno purchè motivando alla luce delle premesse considerazioni.

Oscillazioni giurisprudenziali in materia richiedono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario

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