Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2011) 03-06-2011, n. 22250 Falsità materiale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.R.M.R. ricorre avverso la sentenza del 15.10.09 con cui la Corte di Appello di Trieste aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Pordenone per il reato sanzionato dagli artt. 476 e 482 cod. pen., contestatole per la falsificazione del suo permesso di soggiorno.

Deduce la ricorrente violazione di legge, per aver omesso la corte territoriale di dichiarare la prescrizione del reato, già compiutamente maturata prima della sentenza.

Il ricorso è fondato, atteso che il reato, commesso il 27 settembre 2001, tenuto conto di sospensioni della durata complessiva di mesi cinque e giorni sei verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, si era prescritto il 2 settembre 2009, e cioè prima che fosse pronunciata la sentenza di secondo grado.

Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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