T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 07-06-2011, n. 945 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente controversia attiene alla legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha effettuato la decurtazione dei punti della patente per effetto della violazione di norme sulla circolazione stradale.

La decurtazione dei punti della patente costituisce sanzione accessoria alla violazione di norme sulla circolazione stradale.

Ne consegue che la giurisdizione è devoluta al Giudice Ordinario per effetto degli artt. 204-bis e 205 del D. Lgs. n° 285 del 1992 e 22 e 23 della legge n° 689 del 1981 (così Consiglio di Stato VI n° 7932 del 2009, Cassazione S.U. n° 20544 del 2008).

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nulla spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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