Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20531

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S.R. propone ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che ha esonerato il suo ex coniuge A.V. dall’obbligo contributivo nei suoi confronti e nei confronti della figlia maggiorenne T.S..

Si difende con controricorso A.V. che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. e propone a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo di impugnazione.
Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti.

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis che prescrive la formulazione di un quesito di diritto relativamente all’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 e di una sintesi che evidenzi l’oggetto della controversia rispetto al quale si assume l’omissione o la contraddittorietà della motivazione ovvero le ragioni per le quali si ritiene che l’insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione assunta dalla sentenza impugnata per cassazione. La ricorrente non ha adempiuto a queste prescrizioni in nessuno dei tre motivi del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale A.V. deduce violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di pronunciare, ex art. 360, comma 1, n. 5, sulla domanda di restituzione di somme illegittimamente percepite dalla sig.ra D. S.R..

Il motivo di ricorso incidentale va respinto. La Corte di appello ha infatti statuito escludendo l’obbligo di contribuzione del sig. A. a partire dall’epoca di pronuncia della sentenza e ciò in considerazione di una serie di circostanze di fatto fra le quali ha assunto particolare rilievo il matrimonio, nel corso del procedimento, della figlia T.S. in precedenza convivente e a carico della madre.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere interamente compensate in ragione dell’esito della controversia.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese del giudizio di cassazione interamente compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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