Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-06-2011, n. 22288

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 15 marzo 2011 il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata a M.M., indagato per i delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere spacciato sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) dal marzo all’ottobre 2010 in favore di numerosi tossicodipendenti.

Contro l’ordinanza ricorre l’indagato, il quale denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione sull’adeguatezza della misura applicata rispetto alle esigenze cautelari che potrebbero essere soddisfatte, attesa la sua condizione di giovane incensurato, con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. p.2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto dev’essere dichiarato inammissibile.

Invero l’ordinanza impugnata ha disatteso la richiesta, avanzata dall’indagato, di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella, meno grave, degli arresti domiciliari, attenendosi ai parametri valutativi che, in tema di adeguamento della misura coercitiva alle concrete esigenze cautelari, sono stabiliti dall’art. 275 c.p.p., commi 1 e 3. Infatti, con apprezzamento di merito sottratto al sindacato del giudice di legittimità, ha ritenuto che natura e grado delle esigenze cautelari derivanti dalla prolungata e intensa attività illecita esercitata (numero elevato dei clienti, intensità degli scambi, pluralità delle sostanze cedute, impiego di un’utenza telefonica dedicata, consolidato inserimento nel traffico illecito) potessero essere soddisfatti soltanto con la custodia in carcere.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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