Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20530 Territorio

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za a Palermo.
Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Avezzano, con sentenza del 22.1.02, dichiarò inammissibile, per difetto di tempestivo rilascio della procura alle liti, l’opposizione proposta dalla USL (OMISSIS) di Palermo avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Banca Toscana s.p.a., incorporante la Banca della Marsica s.p.a., cessionaria dei crediti vantati nei confronti della USL dalla Casa di cura Villa Luana – GIFI s.p.a.

(quest’ultima chiamata in causa, in garanzia, dall’istituto di credito opposto), le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 2.038,97 oltre accessori.

Il giudizio d’appello proposto dalla USL contro la decisione – nel corso del quale si costituì, in luogo della Banca Toscana, M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a., succeduta all’appellata nel rapporto controverso – fu definito dal Tribunale di Avezzano con sentenza di rigetto del 7.6.05.

Il giudice, riformata la statuizione di inammissibilità dell’opposizione, ritenne infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’appellante. Nel merito rilevò: che la cessione era stata debitamente comunicata alla USL; che la L.R. Sicilia n. 27 del 1975, art. 14, espressamente consente il ricovero del paziente presso strutture sanitarie non convenzionate, limitandosi a dettare norme che riguardano l’entità del rimborso;

che la clinica cedente aveva prodotto copia dell’impegnativa con la quale il medico della ASL di Palermo aveva prescritto il ricovero dell’assistito presso la struttura, nonchè copia della lettera con la quale essa aveva comunicato all’appellante di aver eseguito la prestazione.

La sentenza è stata impugnata dalla USL (OMISSIS) di Palermo dinanzi a questa Corte con ricorso affidato a tre motivi, ritualemente notificati alle controparti il 12.5.06.

Nè M.P.S. Gestione Crediti Banca s.p.a.. nè la Casa di cura Villa Luana hanno svolto difese.
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso la USL (OMISSIS) di Palermo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., si duole del rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale.

Rileva che, poichè essa ha sede in Palermo, Palermo è il luogo in cui l’obbligazione era sorta ed andava eseguita, ai sensi della L.R. n. 69 del 1981, artt. 25 e 26, e che pertanto competente all’emissione del decreto ingiuntivo era il G.d.P. di Palermo.

2) Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione della L.R. Sicilia n. 27 del 1975, art. 14, e segg., e della L.R. Sicilia n. 3 del 1991, art. 2. Osserva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del merito, le disposizioni vigenti non consentono il ricovero dell’assistito presso strutture non convenzionate con la sola impegnativa del medico di base, ma richiedono una serie di autorizzazioni e di prescrizioni nella specie non rispettate.

3) Con il terzo motivo, denuncia violazione dell’art. 145 c.p.c. e lamenta che la notifica della cessione non sia stata eseguita presso la sua sede legale.

Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

La debitrice ha sede in (OMISSIS).

Inoltre, secondo la prospettazione della banca creditrice, Palermo è il luogo dove si è concluso il contratto, attraverso l’emissione dell’impegnativa del medico di base e la successiva comunicazione, inviata dalla clinica Villa Luana alla USL, di aver eseguito la prestazione.

Infine, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, quando sia convenuta in giudizio una Pubblica Amministrazione non statale alla quale sia però applicabile, come nel caso delle USL, la normativa sulla contabilità dello Stato, il forum destinatae solutionis va individuato nella sede dell’ufficio di tesoreria dell’ente debitore (Cass. (ord) nn. 7514/05, 17424/04, nonchè Cass. nn. 12289/03, 5855/86).

Ne consegue che, alla stregua di tutti e tre i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., il giudice territorialmente competente all’emissione del decreto ingiuntivo era il Giudice di Pace di Palermo.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con assegnazione alle parti del termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente.
P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza territoriale del Giudice di Pace di Palermo; assegna alle parti il termine di 60 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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