Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-06-2011, n. 22287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 10 gennaio 2011 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere per insussistenza del fatto nei confronti di F.A., imputata del reato di falsa testimonianza per avere deposto il falso nella causa di separazione personale dei coniugi T.E. – D.M.S..

Contro la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica, che denuncia violazione di legge perchè il giudice ha affermato che gli elementi acquisiti sono insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio "senza indicare le ragioni della non necessità del vaglio dibattimentale" e all’esito di una valutazione che anticiperebbe il giudizio di merito rimesso alla fase dibattimentale. p.2. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile.

Invero il giudice a quo, al termine di un’accurata disamina, ha ritenuto che gli elementi acquisiti fossero insufficienti a dimostrare in giudizio la pretesa falsità dei fatti riferiti dall’imputata nel corso della testimonianza incriminata ed ha aggiunto che non era ragionevolmente prevedibile che potessero rafforzarsi nell’eventuale dibattimento.

La decisione è stata dunque adottata nella perfetta osservanza dei canoni di giudizio stabiliti dall’art. 425 c.p.p., comma 3, per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere e, quindi, le censure proposte sono palesemente prive di fondamento.

Il ricorso difetta inoltre del requisito della specificità, perchè, laddove contesta la ritenuta inutilità del dibattimento non adempie l’onere di indicare le ragioni a sostegno dell’assunto, che appare pertanto assolutamente apodittico.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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