Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-06-2011, n. 22286

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Il Tribunale monocratico di Tivoli all’udienza del 4 febbraio 2011, avendo il difensore dell’imputato A.M. preliminarmente eccepito la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato "perchè recante la data di udienza 1 febbraio 2011", disponeva il rinnovo della notifica del decreto di giudizio immediato per la nuova udienza del 10.5.2011.

Contro l’ordinanza ricorre per cassazione l’imputato, il quale, per mezzo del difensore, deduce:

1. la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), perchè il Tribunale non ha riconosciuto e dichiarato la nullità eccepita dalla difesa;

2. la nullità del decreto di giudizio immediato, perchè notificato all’imputato e al difensore senza l’osservanza del termine libero di trenta giorni stabilito dall’art. 456 c.p.p., commi 3 e 5. p.2. Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 1 e art. 586 c.p.p., perchè l’impugnazione "contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento, può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza".

E’ altresì inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per carenza di interesse, perchè il Tribunale, avendo rilevato – grazie alla segnalazione della difesa – la discrepanza tra la data indicata nel decreto di citazione a giudizio (1 febbraio) e quella del giorno di udienza (4 febbraio), al fine di prevenire la nullità del giudizio (l’imputato, infatti, citato per l’1 febbraio, non era stato tradotto per l’udienza del 4 febbraio) invece di aprire il dibattimento, ha doverosamente disposto la rinnovazione della citazione rinviando il processo ad altra udienza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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