Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 20528

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le associazioni Robin Hood e Dialoghi necessari e i loro rappresentanti P.G.P. e C.A. agivano con ricorso per accertamento tecnico preventivo per far verificare le condizioni climatiche e di rumorosità all’interno della metropolitana milanese. Il giudice dichiarava il difetto di procura delle associazioni, revocava i provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio e condannava i legali rapp.ti in proprio al pagamento delle spese. Tale decisione veniva impugnata dalle associazioni e dai rapp.ti e il Giudice del Tribunale di Milano dichiarava inammissibili le opposizioni delle associazioni per carenza di legittimazione ed interesse ad agire e dei sigg.ri G. e C. per carenza di legittimazione processuale.

Ricorrono per cassazione ex art. 111 Cost., G. e la Onlus Robin Hood affidandosi a 5 motivi di ricorso.

Si difende con controricorso ATM eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., per decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. e per indeterminatezza dell’impugnazione, oltre che l’infondatezza del ricorso stesso.

Non svolgono difese l’associazione Dialoghi necessari e la C..
Motivi della decisione

L’eccezione di inammissibilità per mancata formulazione dei quesiti di diritto è fondata e va accolta. Va rilevata altresì la mancata formulazione della sintesi identificativa del fatto controverso, su cui la motivazione sarebbe stata omessa o avrebbe avuto un contenuto illogico, ovvero indicativa delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione adottata.

Nè presenta alcuna specificità o fondamento l’impugnazione di cui al primo, secondo e quinto motivo per il riferimento nella rubrica all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000, oltre 200,00 Euro per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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