Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-06-2011, n. 22284 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 7 luglio 2010 la Corte d’appello di Catania confermava quella emessa dal giudice di primo grado il 18 marzo 1998, che aveva dichiarato G.U. colpevole del delitto di falsa testimonianza commesso il 23.10.1995, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

Contro la sentenza ricorre l’imputato, il quale lamenta il mancato esame del motivo d’appello con cui chiedeva il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. p.2. Il ricorso è fondato, perchè l’imputato nei motivi d’appello ha effettivamente chiesto il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e la corte territoriale ha completamente omesso di pronunciarsi al riguardo.

Il ricorrente ha un concreto interesse a denunciare l’omissione, giacchè non risulta che ostino preclusioni di legge alla concessione del beneficio chiesto. Pertanto, in accoglimento dell’unico motivo di impugnazione, la sentenza deve essere annullata con rinvio per la decisione sul punto.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per il giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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