Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-05-2011) 06-06-2011, n. 22283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 12 maggio 2009 il Tribunale di Bolzano, avanti al quale C.S. era stato citato per rispondere dei reati di cui agli artt. 81, 337 e 582 cod. pen., – per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, usato violenza per opporsi al m.llo D.G.A., che intendeva perquisire la sua camera alla ricerca di sostanze stupefacenti, sferrandogli una ginocchiata ai testicoli e cagionandogli una lesione giudicata guaribile in venti giorni – qualificata la resistenza opposta al pubblico ufficiale come reato di lesioni personali lievi, dichiarava non doversi procedere perchè il reato era estinto per remissione di querela.

Contro la sentenza ricorre il P.G., il quale denuncia la violazione della legge penale, deducendo che l’azione violenta posta in essere dall’imputato aveva realizzato due reati distinti e autonomi, cosicchè quello di resistenza a pubblico ufficiale non poteva essere confuso o derubricato nell’altro di lesioni personali. p.2. Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

L’imputato, con la medesima azione violenta, ha realizzato due reati ontologicamente distinti, ciascuno dei quali è descritto da un’autonoma fattispecie penale, lede un diverso bene giuridico ed è punito da una propria specifica sanzione.

Il nostro ordinamento penale conosce la figura del concorso formale di reati e la relativa disciplina, a mente dell’art. 81 c.p., comma 1, accorda lo stesso trattamento sanzionatorio stabilito per il reato continuato, senza però prevedere l’assorbimento dell’un reato nell’altro.

La sentenza deve dunque essere annullata in parte qua e il giudice d’appello, al quale gli atti vanno trasmessi a norma dell’art. 569 c.p.p., comma 4, procederà al giudizio attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di resistenza e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *